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Consultazione 2009/79: Ordinanza relativa alla nuova legge concernente l'imposta sul valore aggiunto · 56 pagine

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c. oro bancario in forma di granuli d’un tenore d’oro fino di almeno 995 millesimi, imballati e sigillati da un fonditore-saggiatore riconosciuto o in un’altra forma riconosciuta dal Dipartimento federale delle finanze (DFF) d’un tenore d’oro fino di almeno 995 millesimi;

d. oro greggio o semilavorato destinato alla raffinazione o al recupero;

e. oro in forma di cascami e rottami.

2È considerata oro ai sensi del capoverso 1 lettere d ed e anche qualsiasi lega contenente, in peso, 2 per cento o più di oro o, in presenza di platino, contenente più oro che platino.

Capitolo 3: Base di calcolo e aliquote d’imposta

Sezione 1: Base di calcolo

Art. 40 Controprestazioni in valuta estera

(art. 24 cpv. 1 LIVA)

1Per calcolare l’imposta sul valore aggiunto dovuta, le controprestazioni in valuta estera vanno convertite in valuta svizzera al momento della nascita del credito fiscale.

2È data una controprestazione in valuta estera quando il fornitore della prestazione emette la fattura o la ricevuta in valuta estera. Se non è emessa una fattura o una ricevuta, è determinante la valuta in cui è operata la contabilizzazione presso il fornitore della prestazione. È irrilevante la valuta in cui il pagamento è effettuato o in cui è dato il resto.

3Il contribuente può operare la conversione basandosi sul corso medio mensile pubblicato dall’AFC o sul corso del giorno (vendita). Alle valute estere per le quali l’AFC non pubblica il corso medio mensile si applica il corso del giorno (vendita).

4Il contribuente può operare la conversione basandosi sul corso applicato dal gruppo, sempre che ciò non gli procuri un evidente profitto fiscale.

5Il metodo scelto (corso medio mensile, corso del giorno o corso del gruppo) va applicato almeno per un periodo fiscale.

Art. 41 Commissioni su carte di credito e tasse relative ad assegni

(art. 24 cpv. 1 LIVA)

Non sono considerati diminuzione della controprestazione segnatamente le commissioni sulle carte di credito, le tasse relative ad assegni, le perdite derivanti dalla conversione di assegni WIR e simili.