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Consultazione 2009/79: Ordinanza relativa alla nuova legge concernente l'imposta sul valore aggiunto · 56 pagine

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può essere effettuata solo nella misura in cui la nuova utilizzazione dia diritto alla deduzione dell’imposta precedente.

2La deduzione dell’imposta precedente può essere corretta integralmente su beni e prestazioni di servizi non utilizzati.

3La deduzione dell’imposta precedente può essere corretta su beni e prestazioni di servizi utilizzati che siano ancora disponibili e abbiano un valore attuale nel momento in cui i presupposti per la deduzione dell’imposta precedente sono venuti a cadere. Non hanno alcun valore attuale le prestazioni di servizi che sono consumate o non sono più godibili al momento dell’acquisto. Si ritiene che tale sia il caso per le prestazioni di servizi nell’ambito della consulenza, della contabilità, del reclutamento di personale, del management e della pubblicità, sempre che il valore attuale non sia comprovato.

4Il valore attuale va calcolato sulla base del prezzo d’acquisto, nel caso degli immobili al netto del valore del terreno, nonché sulla base delle spese che aumentano il valore. L’imposta precedente su spese di mantenimento del valore non può per contro essere dedotta. Per spese di mantenimento del valore s’intendono quelle che servono unicamente a mantenere il valore e la funzionalità di un bene, segnatamente le spese per servizi, manutenzione, esercizio, riparazione e ripristino.

5Per i beni mobili fabbricati in proprio occorre prevedere, per l’utilizzazione dell’infrastruttura, un supplemento del 33 per cento sulle imposte precedenti sul materiale e su eventuali lavori di terzi per i semilavorati. È fatta salva la prova effettiva delle imposte precedenti sull’utilizzazione dell’infrastruttura.

Art. 67 Determinazione del valore attuale

(art. 32 cpv. 2 LIVA)

Nel determinare il valore attuale di beni e prestazioni di servizi utilizzati occorre considerare, nel primo periodo fiscale dell’utilizzazione, la perdita di valore per tutto il periodo fiscale. Nell’ultimo periodo fiscale non ancora concluso non si può per contro operare alcun ammortamento, tranne nel caso in cui la modifica dell’utilizzazione intervenga l’ultimo giorno del periodo fiscale.

Art. 68 Ristrutturazioni considerevoli di edifici

(art. 32 LIVA)

Se i costi di ristrutturazione di una fase di costruzione superano complessivamente il 5 per cento del valore d’assicurazione dell’edificio prima della ristrutturazione, la deduzione dell’imposta precedente dev’essere corretta dei costi complessivi, indipendentemente dal fatto che si tratti di costi che aumentano o mantengono il valore.