Progetto
Consultazione 2009/79: Ordinanza relativa alla nuova legge concernente l'imposta sul valore aggiunto · 56 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 25Fedlex · Progetto
Sezione 6: Riduzione della deduzione dell’imposta precedente
(art. 33 cpv. 2 LIVA)
Art. 69
1Non va effettuata alcuna riduzione dell’imposta precedente se i mezzi di cui all’articolo 18 capoverso 2 lettere a–c LIVA sono attribuibili a un settore per il quale non è data l’imposta precedente o per il quale non sussiste alcun diritto alla deduzione dell’imposta precedente.
2Se i mezzi di cui all’articolo 18 capoverso 2 lettere a–c LIVA sono attribuibili a un determinato settore, va ridotta soltanto l’imposta precedente sulle spese di tale settore.
3Se i mezzi di cui all’articolo 18 capoverso 2 lettere a–c LIVA sono versati per coprire un disavanzo d’esercizio, l’imposta precedente va ridotta complessivamente in ragione del rapporto tra questi mezzi e la cifra d’affari complessiva, esclusa l’imposta sul valore aggiunto.
Capitolo 6: Determinazione, nascita e prescrizione del credito fiscale
Sezione 1: Chiusura d’esercizio
(art. 34 cpv. 3 LIVA)
Art. 70
1Per ogni anno civile, ad eccezione dell’anno di fondazione, occorre allestire una chiusura d’esercizio.
2Una modifica della data di chiusura necessita dell’autorizzazione dell’AFC.
Sezione 2: Metodo dell’aliquota saldo
Art. 71 Principi
(art. 37 cpv. 1–4 LIVA)
1I contribuenti che intendono allestire il rendiconto secondo il metodo dell’aliquota saldo devono notificarlo per scritto all’AFC. Nell’accertare se i presupposti di cui all’articolo 37 LIVA siano adempiuti, occorre considerare le prestazioni imponibili fornite in Svizzera dietro controprestazione.
2Il metodo dell’aliquota saldo non può essere scelto dai contribuenti che:
a. in virtù dell’articolo 37 capoverso 5 LIVA, hanno la possibilità di allestire il proprio rendiconto secondo il metodo dell’aliquota forfetaria;