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Consultazione 2009/79: Ordinanza relativa alla nuova legge concernente l'imposta sul valore aggiunto · 56 pagine

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b. in virtù dell’articolo 22 LIVA, hanno optato per l’imposizione di operazioni escluse dall’imposta secondo l’articolo 21 capoverso 2 numeri 1–25, 27 e 29 LIVA;

c. applicano la procedura di riporto del pagamento secondo l’articolo 63 LIVA;

d. applicano l’imposizione di gruppo secondo l’articolo 13 LIVA;

e. hanno la loro sede o uno stabilimento d’impresa nelle valli di Samnaun o Sampuoir;

f. conseguono oltre il 50 per cento della loro cifra d’affari da prestazioni fornite a un altro contribuente, che controllano o che li controlla, che allestisce il proprio rendiconto secondo il metodo effettivo.

Art. 72 Applicazione del metodo dell’aliquota saldo all’inizio

dell’assoggettamento

(art. 37 cpv. 1–4 LIVA)

1I nuovi contribuenti iscritti nel relativo registro (registro dell’imposta sul valore aggiunto) che intendono applicare il metodo dell’aliquota saldo devono notificarlo per scritto all’AFC entro 60 giorni dall’attribuzione del numero IVA.

2L’AFC autorizza l’applicazione del metodo dell’aliquota saldo sempre che nel primo anno sia la cifra d’affari prevista sia le imposte previste non superino i limiti di cui all’articolo 37 capoverso 1 LIVA.

3Se la notifica non ha luogo entro il termine di cui al capoverso 1, il contribuente deve allestire il rendiconto secondo il metodo effettivo per almeno tre anni prima di poter applicare il metodo dell’aliquota saldo. Il passaggio anticipato al metodo dell’aliquota saldo è ammesso se l’AFC modifica l’aliquota saldo del settore corrispondente.

4I capoversi 1–3 si applicano per analogia anche in caso di iscrizione retroattiva.

5L’imposta sul valore aggiunto che, all’inizio dell’assoggettamento, grava le scorte di merci, i mezzi d’esercizio e i beni d’investimento è considerata applicando il metodo dell’aliquota saldo. Uno sgravio fiscale successivo non è ammesso.

Art. 73 Passaggio dal metodo di rendiconto effettivo al metodo dell’aliquota

saldo

(art. 37 cpv. 1–4 LIVA)

1I contribuenti che intendono passare dal metodo di rendiconto effettivo al metodo dell’aliquota saldo devono notificarlo per scritto all’AFC entro 60 giorni dall’inizio del periodo fiscale a partire dal quale il passaggio ha luogo. In caso di notifica tardiva il passaggio ha luogo all’inizio del periodo fiscale successivo.

2L’AFC autorizza l’applicazione del metodo dell’aliquota saldo sempre che nel periodo fiscale precedente non sia stato superato alcuno dei limiti di cui all’articolo 37 capoverso 1 LIVA.