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Consultazione 2009/79: Ordinanza relativa alla nuova legge concernente l'imposta sul valore aggiunto · 56 pagine
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a. se l’alienante allestisce il proprio rendiconto secondo il metodo dell’aliquota saldo, non vanno apportate correzioni;
b. se l’alienante allestisce il proprio rendiconto secondo il metodo effettivo, la persona che riprende il patrimonio o parte di esso deve versare l’imposta all’aliquota legale corrispondente sulla parte del patrimonio ripreso che è ora utilizzata per un’attività che non dà diritto alla deduzione dell’imposta precedente.
2Se un contribuente che allestisce il rendiconto secondo il metodo dell’aliquota saldo utilizza un patrimonio o parte di esso ripreso nell’ambito della procedura di notifica di cui all’articolo 38 LIVA in misura superiore rispetto all’alienante per un’attività che dà diritto alla deduzione dell’imposta precedente, non possono essere apportate correzioni.
Art. 78 Attribuzione delle aliquote saldo
(art. 37 cpv. 1–4 LIVA)
1I contribuenti devono allestire per le loro attività un rendiconto secondo le aliquote saldo autorizzate dall’AFC. Sono autorizzate per persona al massimo due aliquote saldo.
2Se cessa o inizia un’attività o le quote di cifra d’affari delle attività cambiano a tal punto che si rende necessaria una nuova attribuzione delle aliquote saldo, il contribuente deve mettersi in contatto con l’AFC.
3I contribuenti ai quali sono state autorizzate due diverse aliquote saldo devono contabilizzare separatamente i proventi e le spese di materiale e merci per ognuna delle due aliquote saldo.
Art. 79 Principi della regola del 10 per cento per l’attribuzione di una secon-
da aliquota saldo
(art. 37 cpv. 1–4 LIVA)
1Una seconda aliquota saldo è autorizzata se la quota dell’attività per la quale è allestito il rendiconto con la seconda aliquota costituisce oltre il 10 per cento della cifra d’affari complessiva realizzata nel periodo fiscale. È fatto salvo l’articolo 81. Per i nuovi contribuenti e per i contribuenti che iniziano una nuova attività ci si basa sulle cifre d’affari presumibili. Per gli altri contribuenti, la seconda aliquota saldo è autorizzata se il limite del 10 per cento è stato superato nel corso dei due periodi fiscali precedenti.
2Se il limite del 10 per cento non è superato nel corso di due periodi fiscali consecutivi, l’autorizzazione della seconda aliquota saldo decade all’inizio del terzo periodo fiscale.