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Consultazione 2009/79: Ordinanza relativa alla nuova legge concernente l'imposta sul valore aggiunto · 56 pagine

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3Al momento del passaggio dal metodo di rendiconto effettivo al metodo dell’aliquota saldo non si effettuano correzioni sulle scorte di merci, sui mezzi d’esercizio né sui beni d’investimento.

4Qualora, simultaneamente all’applicazione del metodo dell’aliquota saldo, sia modificato anche il sistema di rendiconto secondo l’articolo 39 LIVA, vanno effettuate le seguenti correzioni:

a. se si passa dalle controprestazioni convenute a quelle ricevute, l’AFC accredita al contribuente, applicando l’aliquota legale corrispondente, l’imposta sulle prestazioni imponibili da questi fatturate al momento del passaggio ma non ancora pagate (debitori) e addebita nel contempo l’imposta precedente sulle prestazioni imponibili fatturate al contribuente ma non ancora pagate (creditori);

b. se si passa dalle controprestazioni ricevute a quelle convenute, l’AFC addebita l’imposta sui debitori esistenti al momento del passaggio applicando l’aliquota legale corrispondente e accredita nel contempo l’imposta precedente gravante i creditori .

Art. 74 Revoca dell’autorizzazione

(art. 37 cpv. 1–4 LIVA)

Ai contribuenti ai quali è stata concessa l’applicazione del metodo delle aliquote saldo in base a indicazioni false, l’AFC può revocare l’autorizzazione retroattivamente sino al momento della concessione di questo metodo di rendiconto.

Art. 75 Passaggio dal metodo delle aliquote saldo al metodo di rendiconto

effettivo

(art. 37 cpv. 1–4 LIVA)

1I contribuenti che intendono passare dal metodo dell’aliquota saldo al metodo di rendiconto effettivo devono notificarlo per scritto all’AFC entro 60 giorni dall’inizio del periodo fiscale a partire dal quale il cambiamento ha luogo. In caso di notifica tardiva il passaggio ha luogo all’inizio del periodo fiscale successivo.

2Chi, nel corso di due periodi fiscali consecutivi, supera del 50 per cento al massimo uno o entrambi i limiti fissati all’articolo 37 capoverso 1 LIVA, deve passare al metodo di rendiconto effettivo all’inizio del periodo fiscale successivo.

3Chi supera di oltre il 50 per cento uno o entrambi i limiti fissati all’articolo 37 capoverso 1 LIVA, deve passare al metodo di rendiconto effettivo all’inizio del periodo fiscale successivo. Se i limiti sono già superati nel primo anno d’applicazione del metodo dell’aliquota saldo, l’autorizzazione è revocata con effetto retroattivo.

4Se il superamento di uno o di entrambi i limiti di oltre il 50 per cento è riconducibile alla ripresa di un patrimonio o di parte di esso nell’ambito della procedura di notifica, il contribuente può decidere se intende passare al metodo di rendiconto