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Consultazione 2009/79: Ordinanza relativa alla nuova legge concernente l'imposta sul valore aggiunto · 56 pagine

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Art. 80 Regola del 10 per cento per l’attribuzione di una seconda aliquota

saldo in presenza di più di due attività

(art. 37 cpv. 1–4 LIVA)

Se il contribuente esercita più di due attività che, considerate singolarmente, andrebbero assoggettate ad aliquote saldo distinte, per l’attribuzione di due aliquote saldo occorre procedere come segue:

a. ogni attività è imponibile solo all’aliquota saldo prevista a tale scopo o a un’aliquota saldo più elevata. Tuttavia, se si tratta di un’attività cui è applicabile l’aliquota saldo massima prevista e con la quale si realizza al massimo il 10 per cento della cifra d’affari, per le cifre d’affari conseguite con tale attività occorre allestire un rendiconto all’aliquota saldo massima applicabile;

b. l’aliquota saldo massima prevista per le diverse attività va applicata in ogni caso se la quota della cifra d’affari dell’attività in questione è superiore al 10 per cento;

c. nell’accertare se il limite del 10 per cento sia superato, le cifre d’affari di attività cui si applica la stessa aliquota saldo vanno cumulate.

Art. 81 Regola del 50 per cento per l’attribuzione in settori misti

(art. 37 cpv. 1–4 LIVA)

1I settori misti sono settori in cui sono svolte usualmente numerose attività che, considerate singolarmente, andrebbero assoggettate ad aliquote saldo distinte.

2I settori misti e le attività principali e secondarie usuali del settore sono elencati esaurientemente in un’ordinanza dell’AFC.

3Una seconda aliquota saldo è autorizzata solo se la cifra d’affari realizzata con l’attività secondaria usuale del settore costituisce oltre il 50 per cento della cifra d’affari complessiva del periodo fiscale. Non appena è superato il limite del 50 per cento, alle singole attività sono applicabili i criteri generali d’attribuzione di cui agli articoli 79 e 80.

4Nell’accertare se il limite del 50 per cento sia stato superato, le cifre d’affari di attività secondarie cui si applica la stessa aliquota saldo vanno cumulate.

5Per le nuove imprese contribuenti e per i contribuenti che iniziano una nuova attività, nell’accertare se va attribuita una seconda aliquota saldo ci si basa sulle cifre d’affari presumibili. Agli altri contribuenti è attribuita una seconda aliquota saldo se il limite del 50 per cento è stato superato nei due periodi fiscali precedenti.

6Se il limite del 50 per cento non è superato nel corso di due periodi fiscali consecutivi, l’autorizzazione della seconda aliquota saldo decade all’inizio del terzo periodo fiscale.

7Se un contribuente attivo in un settore misto esercita anche un’attività estranea al settore, a tale attività è applicabile la regola del 10 per cento di cui agli articoli 79 e 80.