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Consultazione 2009/79: Ordinanza relativa alla nuova legge concernente l'imposta sul valore aggiunto · 56 pagine
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effettivo retroattivamente all’inizio del periodo fiscale in cui ha avuto luogo la ripresa o all’inizio del periodo fiscale successivo.
5In caso di passaggio al metodo di rendiconto effettivo non hanno luogo correzioni sulle scorte di merci, sui mezzi d’esercizio né sui beni d’investimento.
6Se, simultaneamente al passaggio al metodo di rendiconto effettivo, è modificato anche il sistema di rendiconto conformemente all’articolo 39 LIVA, occorre effettuare le seguenti correzioni:
a. se si passa dalle controprestazioni convenute a quelle ricevute, l’AFC accredita al contribuente l’imposta sui debitori esistenti al momento del passaggio applicando le aliquote saldo autorizzate. Sui creditori non vanno effettuate correzioni;
b. se si passa dalle controprestazioni ricevute a quelle convenute, l’AFC addebita l’imposta sui debitori esistenti al momento del passaggio applicando le aliquote saldo autorizzate. Sui creditori non vanno effettuate correzioni.
Art. 76 Fine dell’assoggettamento
(art. 37 cpv. 1–4 LIVA)
1Se un contribuente che allestisce il suo rendiconto secondo il metodo delle aliquote saldo sospende la sua attività commerciale o è esentato dall’assoggettamento poiché non supera il limite della cifra d’affari di cui all’articolo 10 capoverso 2 lettera a LIVA, le cifre d’affari realizzate sino al momento della cancellazione dal registro dell’imposta sul valore aggiunto, i lavori iniziati e, in caso di rendiconto secondo le controprestazioni ricevute, anche i debitori devono essere oggetto di un rendiconto basato sulle aliquote saldo autorizzate.
2L’imposta sul valore attuale dei beni immobili al momento della cancellazione dal registro dell’imposta sul valore aggiunto va calcolata all’aliquota normale se:
a. il contribuente ha acquistato, costruito o ristrutturato il bene quando applicava ancora il metodo di rendiconto effettivo e ha effettuato la deduzione dell’imposta precedente;
b. il contribuente ha acquistato il bene nell’ambito della procedura di notifica, nel periodo in cui allestiva il rendiconto secondo le aliquote saldo, da un contribuente che applicava il metodo di rendiconto effettivo.
Art. 77 Ripresa di un patrimonio nell’ambito della procedura di notifica
(art. 37 cpv. 1–4 LIVA)
1Se un contribuente che allestisce il rendiconto secondo il metodo dell’aliquota saldo non utilizza un patrimonio o parte di esso ripreso nell’ambito della procedura di notifica di cui all’articolo 38 LIVA oppure lo utilizza in misura inferiore rispetto all’alienante per un’attività che dà diritto alla deduzione dell’imposta precedente, occorre procedere come segue: