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Consultazione 2009/79: Ordinanza relativa alla nuova legge concernente l'imposta sul valore aggiunto · 56 pagine

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Art. 82 Procedure speciali

(art. 37 cpv. 1–4 LIVA)

1L’AFC mette a disposizione dei contribuenti che per il loro rendiconto applicano il metodo dell’aliquota saldo una procedura per il rimborso approssimativo delle imposte precedenti in caso di:

a. forniture di beni all’estero, sempre che il bene sia stato fabbricato in proprio o acquistato gravato dall’imposta;

b. prestazioni a beneficiari di cui all’articolo 2 della legge del 22 giugno 20079 sullo Stato ospite (LSO), sempre che il luogo della prestazione sia situato in Svizzera e, in caso di forniture, il bene sia stato fabbricato in proprio o acquistato gravato dall’imposta.

2I contribuenti che allestiscono il loro rendiconto secondo il metodo dell’aliquota saldo e acquistano beni mobili usati e accertabili per rivenderli a un acquirente in Svizzera possono applicare la procedura di rimborso dell’imposta precedente fittizia, messa a disposizione dall’AFC.

3Per aziende e manifestazioni di cui all’articolo 50 capoverso 3, l’AFC prevede un disciplinamento forfetario per la ripartizione approssimativa delle cifre d’affari sulle due aliquote saldo.

Art. 83 Rendiconto dell’imposta sull’acquisto

(art. 37 cpv. 1–4 LIVA)

I contribuenti che allestiscono il loro rendiconto secondo il metodo dell’aliquota saldo e acquistano prestazioni di imprese con sede all’estero secondo gli articoli 45– 49 LIVA, devono versare l’imposta sull’acquisto semestralmente all’aliquota legale corrispondente.

Art. 84 Consumo proprio

(art. 37 cpv. 1–4 LIVA)

Il consumo proprio è considerato mediante l’applicazione del metodo dell’aliquota saldo.

Art. 85 Correzioni per beni immobili

(art. 37 cpv. 1–4 LIVA)

Se un bene immobile è ripreso dal settore imprenditoriale ed è utilizzato per un settore non imprenditoriale, in particolare privato, o per un’attività esclusa dall’imposta secondo l’articolo 21 capoverso 2 LIVA, l’imposta grava il valore attuale all’aliquota normale se:

9 RS 192.12