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Consultazione 2009/79: Ordinanza relativa alla nuova legge concernente l'imposta sul valore aggiunto · 56 pagine

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Art. 126 Diritto di trattamento e sicurezza dei dati

(art. 76 cpv. 2 LIVA)

1Il trattamento dei dati è effettuato, nel quadro dell’adempimento dei compiti prescritti per legge, esclusivamente dai collaboratori dell’AFC o da personale specializzato posto sotto il controllo dell’AFC.

2La sicurezza dei dati è retta dall’ordinanza del 14 giugno 199319 relativa alla legge federale sulla protezione dei dati (OLPD), dalla sezione 3 del primo capitolo dell’ordinanza del 26 settembre 200320 sull’informatica nell’Amministrazione federale e dalle raccomandazioni dell’Organo strategia informatica della Confederazione.

3Nell’ambito di sua competenza, l’AFC adotta le misure organizzative e tecniche atte a garantire la sicurezza dei dati.

Art. 127 Consulenza in materia di protezione dei dati

(art. 76 cpv. 2 LIVA)

1L’AFC designa un consulente in materia di protezione e sicurezza dei dati.

2Questi vigila affinché le disposizioni in materia di protezione dei dati siano osservate e provvede affinché l’esattezza e la sicurezza dei dati siano periodicamente verificate.

Art. 128 Esattezza dei dati

(art. 76 cpv. 2 LIVA)

La registrazione esatta e completa su supporti di dati dei dati raccolti va garantita da controlli periodici.

Art. 129 Durata di conservazione, cancellazione e archiviazione dei dati

(art. 76 cpv. 2 LIVA)

1L’AFC cancella i dati e le informazioni al più tardi allo scadere dei termini fissati nell’articolo 70 capoversi 2 e 3 o 105 LIVA.

2I dati e le informazioni concernenti l’apertura o la conduzione di procedimenti in corso devono essere conservati fino al passaggio in giudicato della chiusura di questi procedimenti, comprese la riscossione dell’imposta e l’esecuzione di sanzioni.

3I dati destinati alla cancellazione sono offerti all’Archivio federale conformemente alla legge federale del 26 giugno 199821 sull’archiviazione. I dati che l’Archivio federale considera senza valore archivistico sono distrutti.

19RS 235.11

20 RS 172.010.58

21 RS 152.1