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Consultazione 2009/79: Ordinanza relativa alla nuova legge concernente l'imposta sul valore aggiunto · 56 pagine

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cumenti, rendiconti d’imposta e corrispondenza nonché cifre economicoaziendali;

c. verifica delle operazioni dichiarate come escluse dall’imposta e delle relative imposte precedenti: dati e informazioni raccolti da libri contabili, giustificativi, carte d’affari e altri documenti, rendiconti d’imposta e corrispondenza;

d. verifica dell’esenzione fiscale di operazioni che per legge soggiacciono all’imposta o sono imponibili in virtù dell’opzione: dati e informazioni raccolti da libri contabili, giustificativi nonché prove del luogo in cui è effettuata la prestazione;

e. esecuzione dei controlli dei giustificativi di importazione ed esportazione rilevanti per la riscossione dell’imposta sul valore aggiunto: dati ricavati dalle banche dati dell’AFD;

f. garanzia della riscossione delle imposte dovute dai contribuenti e dalle persone responsabili in solido: dati e informazioni concernenti le procedure di esecuzione, fallimento e sequestro, la durata e l’entità della cessione di credito e l’ammontare dei crediti imponibili ceduti, le situazioni patrimoniali come denaro contante, conti postali e bancari, cartevalori, immobili e altri beni mobili di valore nonché le eredità indivise;

g. inflizione ed esecuzione di sanzioni amministrative o penali in caso di infrazioni: dati e informazioni sulle infrazioni accertate nell’ambito di procedimenti amministrativi e penali nonché sulle circostanze rilevanti per la commisurazione della pena, come la situazione reddituale e patrimoniale;

h. tenuta delle statistiche necessarie alla determinazione dell’imposta: dati e informazioni sulle cifre economico-aziendali;

i. esecuzione di analisi dei rischi suddivise secondo settori e regioni: dati fiscali a disposizione.

Art. 124 Trattamento di dati e informazioni

(art. 76 cpv. 2 LIVA)

1L’AFC può allestire e conservare per via elettronica o in maniera analoga i dati e le informazioni che essa rileva o raccoglie oppure riceve da partecipanti a un procedimento, da terzi o da autorità, a condizione che possano essere resi leggibili in ogni momento e non possano essere modificati.

2Sono fatte salve speciali norme legali che prescrivano l’inoltro o la conservazione di dati e informazioni in una forma particolare.

Art. 125 Organizzazione e gestione

(art. 76 cpv. 2 LIVA)

Il DFF disciplina l’organizzazione e la gestione dei sistemi automatizzati di trattamento dei dati dell’AFC.