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Consultazione 2009/89: Revisione totale dell'ordinanza sulle norme della circolazione (ONC) e dell'ordinanza sulla segnaletica stradale (OSStr) · 115 pagine
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Art. 76 Cavalli montati
(art. 50 cpv. 1 e 4 LCStr)
1 Sulle strade di grande traffico l’equitazione è permessa solo ai cavallerizzi esperti che montano cavalli abituati al traffico. Cavalcando, è permesso condurre per la briglia solo un altro cavallo.
2 È permesso cavalcare affiancati a due a due solamente:
a. durante il giorno sulle strade con poco traffico, fuori delle località;
b. in gruppi di almeno sei cavallerizzi.
Art. 77 Disposizioni comuni
1 Per quanto possibile, le mandrie e i greggi di bestiame e le colonne di cavalli montati devono essere frazionati per agevolare il sorpasso ai veicoli.
2 Di notte o in scarse condizioni di visibilità, chi va a cavallo o conduce bestiame deve portare sulla parte rivolta al traffico almeno una luce gialla anabbagliante, visibile sul davanti e sul retro. Inoltre la cavalcatura dev’essere munita di gambali retroriflettenti. Le mandrie e i greggi di bestiame e le colonne di cavalli montati devono portare, a sinistra, almeno una luce gialla davanti e sul retro.
Capitolo 6: Comportamento in caso d’incidente
Art. 78 Misure di sicurezza sul luogo dell’incidente
(art. 51 cpv. 1 e 4 LCStr)
1 Se un incidente, un veicolo in panne, merci cadute, olio dispersosi o simili causano ostacoli o altri pericoli alla circolazione, le persone coinvolte, compresi i passeggeri, devono prendere subito le misure di sicurezza appropriate.
2 Se un pericolo non può essere eliminato immediatamente, la polizia deve essere subito avvertita, segnatamente se liquidi dispersisi possono inquinare le acque aperte o quelle sotterranee.
Art. 79 Incidenti con danni alle persone
(art. 51 cpv. 1–2 LCStr)
1 In caso di incidenti la polizia deve essere subito avvertita se una persona ha subito ferite esterne o presumibilmente ferite interne.
2 Non è necessario avvertire la polizia:
a. in caso di lievi escoriazioni o contusioni; tuttavia, l’autore del danno deve fornire al ferito il proprio nome e indirizzo;
b. se solo il conducente, i suoi parenti o i membri della comunione domestica sono stati feriti in modo insignificante e nessun terzo è coinvolto nell’incidente.