Avamprogetto_1A

Consultazione 2009/89: Revisione totale dell'ordinanza sulle norme della circolazione (ONC) e dell'ordinanza sulla segnaletica stradale (OSStr) · 115 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 30Fedlex · Progetto

Art. 76 Cavalli montati

(art. 50 cpv. 1 e 4 LCStr)

1 Sulle strade di grande traffico l’equitazione è permessa solo ai cavallerizzi esperti che montano cavalli abituati al traffico. Cavalcando, è permesso condurre per la briglia solo un altro cavallo.

2 È permesso cavalcare affiancati a due a due solamente:

a. durante il giorno sulle strade con poco traffico, fuori delle località;

b. in gruppi di almeno sei cavallerizzi.

Art. 77 Disposizioni comuni

1 Per quanto possibile, le mandrie e i greggi di bestiame e le colonne di cavalli montati devono essere frazionati per agevolare il sorpasso ai veicoli.

2 Di notte o in scarse condizioni di visibilità, chi va a cavallo o conduce bestiame deve portare sulla parte rivolta al traffico almeno una luce gialla anabbagliante, visibile sul davanti e sul retro. Inoltre la cavalcatura dev’essere munita di gambali retroriflettenti. Le mandrie e i greggi di bestiame e le colonne di cavalli montati devono portare, a sinistra, almeno una luce gialla davanti e sul retro.

Capitolo 6: Comportamento in caso d’incidente

Art. 78 Misure di sicurezza sul luogo dell’incidente

(art. 51 cpv. 1 e 4 LCStr)

1 Se un incidente, un veicolo in panne, merci cadute, olio dispersosi o simili causano ostacoli o altri pericoli alla circolazione, le persone coinvolte, compresi i passeggeri, devono prendere subito le misure di sicurezza appropriate.

2 Se un pericolo non può essere eliminato immediatamente, la polizia deve essere subito avvertita, segnatamente se liquidi dispersisi possono inquinare le acque aperte o quelle sotterranee.

Art. 79 Incidenti con danni alle persone

(art. 51 cpv. 1–2 LCStr)

1 In caso di incidenti la polizia deve essere subito avvertita se una persona ha subito ferite esterne o presumibilmente ferite interne.

2 Non è necessario avvertire la polizia:

a. in caso di lievi escoriazioni o contusioni; tuttavia, l’autore del danno deve fornire al ferito il proprio nome e indirizzo;

b. se solo il conducente, i suoi parenti o i membri della comunione domestica sono stati feriti in modo insignificante e nessun terzo è coinvolto nell’incidente.