Rapporto ADR

Consultazione 2009/90: Revisione del diritto concernente il trasporto di merci pericolose. Ordinanza concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR) · 6 pagine

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Spiegazioni relative alle modifiche ADR 2011 Allegato 2

Lista delle merci pericolose

La tabella A del capitolo 3.2 è modificata e integrata in vari punti. Vanno menzionate in particolare le modifiche seguenti:

 Nella colonna 7a sono eliminati tutti i codici «LQ 0 – 24». Al loro posto saranno riportate, per facilitare il

trasporto multimodale, le quantità massime ammesse per ciascun imballaggio interno od oggetto per il trasporto di merci pericolose in quantità limitate, come figuranti nelle raccomandazioni ONU (cfr. spiegazioni al capitolo 3.4).

 Per 34 rubriche è soppressa la disposizione speciale 274 nella colonna 6. Per queste materie la

designazione ufficiale non deve più essere completata del nome tecniche nel documento di trasporto.

 Per i N° ONU 3480 e 3481 è introdotta la nuova disposizione speciale 348 nella colonna 6. Pertanto, le

pile al litio prodotte a partire dall’1.1.2012 devono riportare sull’involucro esterno l’energia nominale in wattora (in merito cfr. anche spiegazioni alle disposizioni speciali 656 e 188 seguenti).

 Per 51 rubriche è introdotta la nuova disposizione speciale 354 nella colonna 6. Tale disposizione

speciale identifica le materie tossiche per inalazione.

 Per varie rubriche è introdotto un codice di restrizione in galleria più severo nella colonna 15 per quanto

riguarda il trasporto-colli: i N° ONU 1541, 1580, 1595, 1605, 1647, 1670, 1752, 1809, 1892, 2232, 2644, 2646 e 3246 passano dalla categoria «C/E» alla categoria «C/D»”. Tale operazione tiene conto della tossicità per inalazione di queste materie. Per la stessa ragione, il N° ONU 1510 passa dalla categoria «B/E» alla categoria «B/D».

 Nella lista delle materie sono introdotti 14 nuovi numeri ONU che comprendono anche le materie

tossiche per inalazione della classe 6.1 con i rischi sussidiari delle classi 3, 8 e 4.3.

Disposizioni speciali applicabili ad alcune materie o oggetti

Per determinate materie e oggetti l’ADR 2011 introduce alcune disposizioni speciali. Altre sono modificate o abrogate:

 La disposizione speciale 304 modificata stabilisce che la rubrica ONU 3028 può essere utilizzata

unicamente per il trasporto di accumulatori inattivi contenenti idrossido di potassio solido, destinati ad essere attivati prima del loro utilizzo attraverso l’aggiunta di determinati quantitativi di acqua nelle batterie.

 La disposizione speciale 645 è adeguata nella misura in cui ora l’approvazione dell’autorità competente

relativa alla classificazione (semplificata) dei fuochi pirotecnici (di cui al 2.2.1.1.7.2) deve riportare un riferimento inequivocabile (cfr. anche spiegazioni al 5.4.1.2.1 seguenti).

 È introdotta una nuova disposizione speciale 656 che modifica la lettere b) e precisa la lettera e) della

disposizione speciale 188 esistente relativa a batterie e pile:

o Per poter beneficiare del trasporto (semplificato) secondo la disposizione speciale 188, le pile al litio devono riportare sull’involucro esterno l’energia nominale in wattora conformemente al diritto vigente, a meno che non siano state fabbricate prima dell’1.1.2009; queste ultime possono essere trasportate (in modo semplificato) secondo la disposizione speciale 188 senza marcatura fino al 31.12.2010. La nuova disposizione speciale 656 abroga appunto per queste pile la limitazione temporale, in modo che possano essere trasportate senza marcatura anche dopo il 31.12.2010 (cfr. disposizione speciale 188 b).

o La disposizione speciale 656 stabilisce inoltre che le disposizioni secondo cui le pile e le batterie installate in equipaggiamenti devono essere protette contro danneggiamenti e cortocircuiti non sono applicabili a dispositivi quali orologi, sensori ecc. deliberatamente attivi durante il trasporto (cfr. nuova disposizione speciale 188 e).