Rapporto ADR
Consultazione 2009/90: Revisione del diritto concernente il trasporto di merci pericolose. Ordinanza concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR) · 6 pagine
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Spiegazioni relative alle modifiche ADR 2011 Allegato 2
Prescrizioni relative alla progettazione, costruzione, controlli e prove delle cisterne mobili e dei contenitori per gas ad elementi multipli (CGEM) «UN»
Le prescrizioni relative alla marcatura di cisterne mobili di cui al capitolo 6.7 sono state rielaborate. Le indicazioni figuranti sulle targhe sono ora suddivise in gruppi tematici (cfr. 6.7.2.20.1, 6.7.3.16.1, 6.7.4.15.1 e 6.7.5.13.1). Inoltre, il simbolo «S» utilizzato già nell’ADR 2009 per la marcatura di frangiflutto ai sensi del capitolo 6.8, è ora introdotto anche per la marcatura di cisterne mobili ai sensi del capitolo 6.7.
Prescrizioni relative a costruzione, equipaggiamenti, approvazione del prototipo, prove e controlli e marcature delle cisterne fisse, (veicoli cisterna), cisterne amovibili, contenitori-cisterna e casse mobili cisterna […]
Il capitolo 6.8 è stato modificato in più punti. Vanno menzionate, in particolare, le modifiche seguenti:
La sottosezione 6.8.2.2.3 è corredata di norme relative ai parafiamma.
La durata di validità dell’approvazione del prototipo di determinate cisterne è ora fissata a dieci anni
conformemente a quanto stabilito alla sottosezione 6.8.2.3.3.
Nella sottosezione 6.8.2.5.1 è precisato, mediante nuova prescrizione, che la marcatura con il simbolo
«S» (introdotta già per i contenitori di merci pericolose nel quadro dell’ADR 2009) è applicata unicamente alle cisterne con capacità superiore a 7500 l.
Prescrizioni relative alla formazione dell’equipaggio del veicolo
Sono previste varie modifiche delle prescrizioni del capitolo 8.2 relative alla formazione dell’equipaggio del veicolo:
Secondo le sottosezioni 8.2.1.2 e 8.2.1.3, i corsi di formazione di base come pure i corsi di
specializzazione per il trasporto di cisterne possono ora essere limitati a determinate merci pericolose o classi (ad eccezione delle merci delle classi 1 e 7).
La sottosezione 8.2.2.8.2 stabilisce che il rilascio del (nuovo) certificato di formazione attestante il
superamento dell’esame di specializzazione deve recare la stessa data di scadenza del certificato di formazione di base necessario.
Conformemente all’8.2.2.5.3, l’aggiornamento della formazione (effettuato sotto forma di corsi individuali)
deve avere una durata minima equivalente alla metà della durata prevista per le formazioni iniziali del corso di base o del corso di specializzazione. Inoltre è precisato che al posto del corso di aggiornamento della formazione o dell’esame dell'aggiornamento della formazione, il conducente può seguire un corso di base e superare il relativo esame.
La sottosezione 8.2.2.8.5 aggiorna il modello del certificato di formazione: è introdotto un campo
aggiuntivo per l’identificazione dell’organismo certificante l’avvenuta formazione. Il certificato deve inoltre essere corredato di una fotografia del conducente. La data di scadenza deve esser preceduta dalla dicitura «valido fino al» (cfr. spiegazioni relative alle misure transitorie nell’1.6.1.21).