Rapporto ADR

Consultazione 2009/90: Revisione del diritto concernente il trasporto di merci pericolose. Ordinanza concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR) · 6 pagine

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Spiegazioni relative alle modifiche ADR 2011 Allegato 2

 La sottosezione 5.4.1.1.1. e) è ampliata di una nota che stabilisce che, nel caso degli imballaggi

combinati, non è necessario riportare nel documento di trasporto il numero, il tipo e la capacità di ciascun imballaggio interno.

 Nel caso dei rifiuti, la sequenza delle informazioni nel documento di trasporto è modificata. Secondo la

sottosezione 5.4.1.1.3 la dicitura «rifiuto» ora non deve più precedere il N° ONU, ma la designazione ufficiale di trasporto.

 Nella sottosezione 5.4.1.1.18 è introdotta una nuova disposizione in relazione al trasporto di materie

pericolose per l’ambiente. Secondo tale disposizione, e fatte salve alcune deroghe, nel documento di trasporto di merci che rispondono ai criteri di classificazione della sottosezione 2.2.9.1.10 deve essere riportata la menzione «PERICOLOSE PER L’AMBIENTE».

 Secondo la nuova sottosezione 5.4.1.2.1 g), quando sono trasportati determinati fuochi pirotecnici, il

documento di trasporto deve recare anche il numero di riferimento dell’approvazione della classificazione da parte dell’autorità competente (cfr. anche spiegazioni alla disposizione speciale 645 precedenti).

 Il modello «Istruzioni scritte», che consta di quattro pagine, riportato alla sottosezione 5.4.3.4 è adeguato

in alcuni punti: è introdotta in particolare una nuova tabella recante ulteriori indicazioni sulle caratteristiche delle materie pericolose contrassegnate con apposite demarcazioni (cfr. 5.2.1.8.3: marchio «materia pericolosa per l’ambiente»; 5.3.3.: marchio per le materie trasportate a caldo).

 Secondo la sottosezione 5.4.4.1 lo speditore e il trasportatore sono ora tenuti a conservare una copia del

documento di trasporto per almeno 3 mesi.

 Le disposizioni speciali della sezione 5.5.2 concernenti il N° ONU 3359 (unità di trasporto sotto

fumigazione) sono state rielaborate.

Prescrizioni relative alla costruzione e alle prove dei recipienti a pressione, generatori di aerosol, recipienti di piccola capacità contenenti gas (cartucce di gas) e cartucce per pile a combustibile contenenti gas liquefatto infiammabile

In relazione al capitolo 6.2 vanno sottolineate le modifiche seguenti:

 Sono introdotte alcune nuove disposizioni (inclusi relativi rimandi alle norme ISO) per la costruzione, la

progettazione, le prove e la marcatura di idrogeno in dispositivi di stoccaggio ad idruro metallico (cfr. 6.2.1.1.5, 6.2.1.3.4, 6.2.1.5.1, 6.2.1.5.3, 6.2.2.1.5, 6.2.2.3 f., 6.2.2.7 e 6.2.2.9).

 Per la progettazione, la costruzione, i controlli e le prove iniziali di bombole «UN» sono introdotte ulteriori

norme ISO determinanti nella sottosezione 6.2.2.1.1.

 Una nuova sottosezione 6.2.2.7.9 stabilisce che, nel caso dei pacchi di bombole, le prescrizione relative

alla marcatura dei recipienti a pressione sono applicate unicamente alle singole bombole e non ai vari gruppi.

 La sezione 6.2.4 è adeguata: le prescrizioni relative alla progettazione, alla costruzione e al controllo

iniziale di bombole «non UN» sono ora separate dalle prescrizioni riguardanti il controllo periodico di queste bombole e riproposte singolarmente in una tabella, ciascuna in una specifica sottosezione (cfr. 6.2.4.1 e 6.2.4.2).

 L’organismo addetto all’approvazione del prototipo è tenuto ora a stabilire la procedura relativa ai

controlli periodici delle bombole «non UN» conformemente alla nuova sezione 6.2.5 qualora le norme di cui alle sezioni 6.2.2 e 6.2.4 non siano applicabili.

Prescrizioni relative alla costruzione e alle prove dei grandi recipienti per il trasporto alla rinfusa (GIR)

In relazione alle modifiche del capitolo 6.5 va sottolineato in particolare che per gli GIR compositi, la marcatura dei recipienti interni costruiti a partire dal 2011 deve recare informazioni (minime) estese (cfr. 6.5.2.2.4).