Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/95: Legge federale sulla restituzione dei valori patrimoniali di provenienza illecita di persone politicamente esposte (Legge sulla restituzione di averi di provenienza illecita, LRAI) · 40 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 37Fedlex · Rapporto esplicativo
Da parte peruviana, nell’ottobre 2001 è stato creato e reso operativo a livello nazionale un fondo speciale per la gestione degli averi ottenuti illecitamente a danno dello Stato (FEDADOI, nella sua sigla in spagnolo). Lo scopo di questo fondo era creare i presupposti per una gestione trasparente e adeguata delle somme recuperate dallo Stato. La ripartizione degli averi era decisa dai membri del consiglio del FEDADOI. L’esercizio non è stato del tutto soddisfacente, in quanto alcuni stanziamenti hanno permesso di finanziare, tra l’altro, attività ricreative della polizia che non rientrano tra le attività designate per beneficiare del fondo.
§ Monitoraggio della Svizzera (DSC): il caso dell’Angola
Un procedimento penale avviato a Ginevra nell’aprile 2002 ha permesso il sequestro di fondi sottratti e destinati al rimborso del debito dell’Angola alla Russia. L’indagine, conclusa nel 2004, non ha consentito di provare che siano state commesse irregolarità. Tuttavia il blocco di fondi depositati su conti intitolati a quattro alti funzionari angolesi rimane in atto in quanto costoro non hanno contestato l’appartenenza dei fondi allo Stato angolese.
Nel corso dell’anno 2002, sono state avviate trattative tra le autorità federali e angolane, su istanza di queste ultime. Dette trattative si prefiggevano di determinare se il denaro bloccato in Svizzera nell’ambito del procedimento penale aperto dalle autorità giudiziarie ginevrine avesse potuto essere destinato a scopi sociali e umanitari, tenuto conto della grave crisi che l’Angola stava attraversando. Il 1°novembre 2005, le delegazioni svizzera e angolana hanno sottoscritto un accordo.
Questo accordo è teso a destinare a scopo sociale e umanitario i fondi in provenienza dall’Angola bloccati in Svizzera. In concreto, l’accordo prevede due programmi di sviluppo: il primo mirato allo sminamento, il secondo all’agricultura. In tema di sminamento, l’Angola propone di utilizzare i fondi per finanziare un contratto in corso tra il Governo angolano e l’impresa svizzera RUAG per la bonifica di terreni minati. Poiché il contratto era stato sottoscritto precedentemente all’accordo, la Svizzera e l’Angola, in consultazione con la RUAG, hanno deciso di incaricare la Société Générale de Surveillance della verifica dello stesso. Per quanto concerne il dossier «agricolo», i fondi saranno destinati alla costruzione e alla gestione di due centri di formazione professionale in due province angolane.
LA DSC è incaricata della gestione dei fondi e della verifica del programma. I fondi sono depositati su un conto presso la Banca nazionale svizzera, di cui il titolare è la DSC e l’avente economicamente diritto la Repubblica d’Angola; l’unica autorizzata a effettuare prelievi da questo conto è la DSC.
§ Monitoraggio congiunto con la Banca mondiale: il caso della Nigeria
Il 7 febbraio 2005, il Tribunale federale ha determinato che la maggior parte dei fondi Abacha bloccati in Svizzera, ovvero circa 460 milioni USD erano manifestamente di provenienza criminale e che potevano pertanto essere restituiti alla Nigeria, anche in assenza di una sentenza di confisca da parte delle autorità giudiziarie dello Stato richiedente. Il Consiglio federale ha quindi definito le modalità di restituzione di detti fondi.