Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/95: Legge federale sulla restituzione dei valori patrimoniali di provenienza illecita di persone politicamente esposte (Legge sulla restituzione di averi di provenienza illecita, LRAI) · 40 pagine
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un miglioramento determinante rispetto ai testi precedenti70. L’articolo 57 paragrafo 2 obbliga dal canto suo ciascuno Stato Parte ad adottare le misure legislative necessarie a consentire alle proprie autorità competenti di procedere alla restituzione dei beni oggetto di confisca. Il paragrafo 5 di questo articolo ricorda che lo Stato richiesto e lo Stato richiedente dispongono di un’alternativa per tentare di risolvere una situazione il cui esito appare dubbioso, in particolare qualora lo Stato richiedente non è in grado di cooperare sul piano giudiziario.
Allo stato attuale, il diritto svizzero è già compatibile con le disposizioni imperative della CNUCC. La legge è perfettamente coerente con il nuovo corso che imprime la CNUCC, sotto il profilo della restituzione dei valori patrimoniali. Mira infatti a perfezionare il quadro giuridico svizzero per permettere la restituzione di averi di provenienza illecita, anche nei casi, infrequenti, in cui l'assistenza giudiziaria non ha esito a causa del carattere di dissesto dello Stato richiedente. In tal modo rispetta pienamente il principio fondamentale stabilito dalla Convenzione. Inoltre, affinché il rimpatrio dei fondi confiscati all’estero avvenga più rapidamente, la legge prevede, in conformità con la CNUCC, che gli Stati possono convenire una soluzione ad hoc, ciò che evita di dover attendere la fine di procedure giudiziarie lunghe e complesse. Questa soluzione dovrà tuttavia assumere la forma di un accordo bilaterale, dal momento che non rientra nel meccanismo della restituzione automatica obbligatoria. Lo Stato richiesto potrà quindi esprimere la propria opinione, in particolare sulla sorte dei fondi rimpatriati, che dovranno essere utilizzati, per quanto possibile, a beneficio della popolazione e delle vittime della corruzione.71. Ancora una volta, si tratta per l’appunto dei principi accolti dalla legge in materia di restituzione dei valori patrimoniali oggetto di confisca.
70 Messaggio del Consiglio federale 21.09.07 (FF 2007 6665), p. 6721.
71 Ibidem, pag. 6723.