Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/108: Revisione parziale dell'Ordinanza sulla geoinformazione, Allegato 1 (OGI) · 19 pagine

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158 Oggi non esistono zone forestali ad accesso limitato in virtù dell’articolo 14 LFo. Secondo

l’affermazione unanime dei cantoni, ciò non è previsto neppure per il futuro. I Cantoni sono favorevoli a una cancellazione di questo set di dati. L’Ufficio federale dell’ambiente UFAM è dello stesso parere.

162 Art 33. LFo: il concetto di ubicazione non è da intendere in termini spaziali, ma sociologico-

vegetali. Un’interpretazione spaziale e la definizione di un set di geodati di base non hanno pertanto senso. Questa voce può essere pertanto cancellata.

168 L’articolo 11 capoverso 4 della legge sulla caccia (RS 922.0) prevede che i Cantoni possano

creare delle bandite di caccia. La legge non parla di zone di caccia. La denominazione del set di dati deve essere pertanto modificata come segue: «Zone di bandite di caccia

(cantonali)».

173 Il testo di legge non esige una zona delimitata per questo set di dati. Questa voce può

essere pertanto cancellata.

179- Questi set di dati devono essere inseriti a titolo innovativo nel catalogo dei geodati di base, 183 poiché riguardano geodati basati su un decreto legislativo della Confederazione.

4. Ripercussioni finanziarie e sul personale

L’ordinanza non ha ripercussioni finanziarie o sul personale immediate.