Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/108: Revisione parziale dell'Ordinanza sulla geoinformazione, Allegato 1 (OGI) · 19 pagine

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86 La denominazione «pianificazione delle strade nazionali» non è più attuale. Oggi si parla

invece di «Strade nazionali». Questo cambiamento si riferisce al potere globale di decisione del Parlamento (dove tutte le strade nazionali sono menzionate, che siano già costruite o no). Rettifica, rispettivamente precisazione della base giuridica.

89 Questo set di dati contiene dati caratterizzati da una validità limitata nel tempo. Non ha

senso pertanto trasformarli in un set di geodati di base. L’iscrizione può essere pertanto cancellata.

94 Piani settoriali: secondo la RPT le autorità di tutti i livelli sono tenute a coordinare le loro

attività d’incidenza territoriale (art. 1 RPT) nonché a elaborare e coordinare le pianificazioni necessarie a questo scopo (art. 2 RPT). L’Ufficio federale dello sviluppo territoriale ARE svolge questo compito di coordinamento anche per i geodati di base, circostanza che per tutti i piani settoriali viene specificata mediante l’indicazione tra parentesi quadre dell’organo specializzato della Confederazione.

98 Il 1° gennaio 2010 è entrata in vigore l’Ordinanza sulle concessioni e sul finanziamento

dell’infrastruttura ferroviaria (OCFIF, RS 742.120) che da allora costituisce la base giuridica per questa indicazione. Con la nota a piè di pagina24 ciò è espresso in modo corretto sotto il profilo giuridico, ma il catalogo dei geodati di base riveste una tale importanza per gli servizi specializzati della Confederazione e dei cantoni che la versione HTML

(http://www.admin.ch/ch/d/sr/510_620/index.html) è già stata integrata in molti siti Internet e ulteriormente sviluppata con strumenti informatici. Le note a piè di pagina non possono essere elaborate in forma automatizzata; per questo motivo, l’attuale base giuridica deve essere riportata sempre insieme alla registrazione stessa; non è possibile in altri termini rimandare ad essa con una nota a piè di pagina.

101 Per la navigazione e il piano settoriale dei trasporti, parte navigazione, la competenza spetta

all’Ufficio federale dei trasporti UFT.

Piani settoriali: secondo la RPT le autorità di tutti i livelli sono tenute a coordinare le loro attività d’incidenza territoriale (art. 1 RPT) nonché a elaborare e coordinare le pianificazioni necessarie a questo scopo (art. 2 RPT). L’Ufficio federale dello sviluppo territoriale ARE svolge questo compito di coordinamento anche per i geodati di base, circostanza che per tutti i piani settoriali viene specificata mediante l’indicazione tra parentesi quadre dell’organo specializzato della Confederazione.

102 Piani settoriali: secondo la RPT le autorità di tutti i livelli sono tenute a coordinare le loro

attività d’incidenza territoriale (art. 1 RPT) nonché a elaborare e coordinare le pianificazioni necessarie a questo scopo (art. 2 RPT). L’Ufficio federale dello sviluppo territoriale ARE svolge questo compito di coordinamento anche per i geodati di base, circostanza che per tutti i piani settoriali viene specificata mediante l’indicazione tra parentesi quadre dell’organo specializzato della Confederazione.

Rettifica, rispettivamente precisazione della base giuridica. L’Ufficio federale dell’aviazione civile UFAC intende proporre un servizio di download per questi dati.

103 Rettifica, rispettivamente precisazione della base giuridica.

104 Rettifica, rispettivamente precisazione della base giuridica.

105 La parte relativa alla carta degli ostacoli alla navigazione aerea fa parte della voce carte ai

sensi della legge sulla navigazione aerea (ID = 4), la parte relativa al registro della

navigazione aerea fa parte della voce dati della navigazione aerea (ID = 5). La registrazione può essere pertanto cancellata.