Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/108: Revisione parziale dell'Ordinanza sulla geoinformazione, Allegato 1 (OGI) · 19 pagine
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3. Motivazioni delle singole revisioni
Spiegazione/motivazione
1 La Convenzione dell’UNESCO distingue il patrimonio mondiale in siti culturali e naturali. In
Svizzera la competenza per il patrimonio mondiale spetta a livello nazionale ai due servizi specializzati della Confederazione: l’Ufficio federale della cultura UFC in qualità di organo specializzato per la tutela dei monumenti storici, l’archeologia e la protezione degli
insediamenti per i beni culturali e il coordinamento di tutte le questioni concernenti il
patrimonio mondiale, l’Ufficio federale dell’ambiente UFAM in qualità di organo specializzato nella protezione della natura e del paesaggio per quanto concerne i beni naturali. L’attuale indicazione dell’UFAM viene adattata nella colonna della denominazione (beni naturali) e una nuova indicazione dell’UFC viene aggiunta alla fine del catalogo per i beni culturali.
4 Per le carte secondo il diritto aeronautico (carta aeronautica OACI, carta del volo a vela,
carta degli ostacoli alla navigazione aerea), ai sensi dell’Ordinanza sulla misurazione nazionale OMN il servizio competente è swisstopo. L’organo specializzato della
Confederazione resta l’Ufficio federale dell’aviazione civile UFAC.
5 I dati della navigazione aerea sono geodati aeronautici ai sensi degli allegati dell’OACI che
secondo le norme internazionali devono essere messi a disposizione di terzi, ma sono solo limitatamente accessibili al pubblico. I requisiti richiesti nel concreto sono specificati più dettagliatamente all’interno dell’Ordinanza sui dati della navigazione aerea (il cui
avamprogetto è attualmente in fase di elaborazione).
6 Il set di dati fa parte delle registrazioni dei dati della navigazione aerea (ID = 5) e dei dati
altimetrici (misurazione nazionale, ID = 41) e può essere pertanto cancellato.
32 Piani settoriali: secondo la RPT le autorità di tutti i livelli sono tenute a coordinare le loro
attività d’incidenza territoriale (art. 1 RPT) nonché a elaborare e coordinare le pianificazioni necessarie a questo scopo (art. 2 RPT). L’Ufficio federale dello sviluppo territoriale ARE svolge questo compito di coordinamento anche per i geodati di base, circostanza che per tutti i piani settoriali viene specificata mediante l’indicazione tra parentesi quadre dell’organo specializzato della Confederazione.
33 Rettifica, rispettivamente precisazione della base giuridica.
34 Rettifica, rispettivamente precisazione della base giuridica.
39 Rettifica, rispettivamente precisazione della base giuridica.
41 Ai sensi dell’Ordinanza sull’infrastruttura aeronautica swisstopo è l’ufficio competente per i
dati riguardanti il terreno. La base giuridica viene integrata di conseguenza.
43 La competenza è disciplinata all’interno della Ordinanza sulla misurazione nazionale OMN,
art. 23 cpv. 1, che indica il Politecnico federale di Zurigo come servizio competente. Ciò corrisponde agli accordi e alla concezione di swisstopo e del Politecnico.
45 Richiesta di MeteoSvizzera in occasione della consultazione degli uffici concernente l’OEm-
swisstopo (cfr. a questo proposito anche l’Ordinanza sulla misurazione nazionale OMN, art. 23 cpv. 1).
53 Rettifica, rispettivamente precisazione della base giuridica.