Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/110: Finanziamento e l'ampliamento dell'infrastruttura ferroviaria (FAIF; controprogetto all'iniziativa popolare «Per i trasporti pubblici») · 141 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 47Fedlex · Rapporto esplicativo

Riduzione delle quote cantonali sugli introiti della TTPCP e loro impiego a favore dell’infrastruttura ferroviaria

Al massimo due terzi degli introiti della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP) spettano alla Confederazione mentre il terzo restante viene distribuito ai Cantoni. Il limite massimo delle aliquote TTPCP è stato fissato nell’accordo sui trasporti terrestri con l’UE e l’importo complessivo delle entrate TTPCP dipende principalmente dal chilometraggio (e in seconda battuta anche dal rincaro e dal rinnovo del parco veicoli). Alla luce di questi limiti, la Confederazione potrebbe quindi aumentare questa voce d’entrata solo a scapito dei Cantoni.

Attualmente i Cantoni ricavano da questa tassa circa 450 milioni di franchi l’anno ripartiti in base all’articolo 38 dell’ordinanza sul traffico pesante (OTTP12). I Cantoni delle regioni periferiche e di montagna approfittano ampiamente di questi fondi, mentre quelli che dispongono di agglomerati (GE, ZH, BS e LU) in misura relativamente minore.

La Confederazione potrebbe trattenere interamente o parzialmente la quota TTPCP destinata ai Cantoni e versarla direttamente nel FInFer. Anche lasciando intatti i contributi alle regioni periferiche e di montagna, la Confederazione potrebbe comunque destinare al fondo ad esempio il 76,5 per cento della quota cantonale. Inoltre la misura richiederebbe un onere amministrativo relativamente basso.

Il Consiglio federale non intende adottare questa soluzione, poiché le quote cantonali delle entrate della TTPCP sono destinate in primo luogo al traffico stradale (cfr. art. 19 cpv. 3 LTTP13) che, anche a livello cantonale, dispone di mezzi esigui. Inoltre la normativa LTTP relativa alla quota cantonale è stata adeguata solo nel 2009 d’intesa con i Cantoni. Al momento dell’introduzione della TTPCP, la quota cantonale è stata un fattore decisivo per l’accettazione politica, soprattutto nelle regioni periferiche e di montagna.

1.4.2.2 Nessuna modifica del rimborso e degli interessi dell’anticipo

Nel 1998 gli Svizzeri hanno approvato la realizzazione dei quattro grandi progetti ferroviari (NFTA, Ferrovia 2000, raccordi RAV e risanamento fonico) con il seguente piano d’investimento14: il finanziamento viene effettuato attraverso il Fondo per i grandi progetti ferroviari (Fondo FTP), giuridicamente dipendente e dotato di contabilità propria. Conformemente all’articolo 196 numero 3 capoverso 3 della Costituzione, le entrate a destinazione vincolata (TTPCP, 0,1% dell’IVA, entrate dell’imposta sugli oli minerali per coprire il 25 per cento della NFTA) devono essere assegnate a tale fondo. Per coprire i picchi d’investimento iniziali, la Confederazione può versare nel Fondo FTP un anticipo a condizione che esso sia completamente rimborsato (art. 196 n. 3 cpv. 5 Cost.). Attualmente tale anticipo corrisponde a circa 7,6 miliardi di franchi (effettivi; stato dei prezzi) a fronte di un limite massimo dell’anticipo di 8,6 miliardi (prezzi 1995; pari a 9,7 mia. effettivi allo stato attuale dei prezzi). Probabilmente la Confederazione dovrà ancora versare anticipi nel Fondo FTP fino al 2015. Sostituendo il Fondo FTP con il Fondo per l’infrastruttura ferroviaria (FInFer), operativo presumibilmente dall’1.1.2016, non solo verrebbero portati avanti i grandi progetti ferroviari, ma il FInFer

12 RS 641.811

13 RS 641.81

14 Nella nuova Costituzione federale del 18 aprile 1999 questo piano di finanziamento è indicato all’articolo 196 numero 3.