Rapporto sui risultati
Consultazione 2010/113: Revisione parziale della legge federale sulle professioni mediche universitarie (legge sulle professioni mediche, LPMed) · 54 pagine
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ETH è d’accordo con questa lettera, al pari dell’Associazione svizzera degli studenti in farmacia (assf) che accoglie con favore l’inserimento delle diverse professioni.
ASD auspica la tematizzazione del ruolo dei droghieri nel quadro della collaborazione con i farmacisti durante la loro formazione.
PCS auspica la formulazione seguente: «conosce il ruolo e le funzioni dei diversi operatori sanitari», perché occorre acquisire conoscenze globali che non possono limitarsi alla medicina di base.
FMH/ISFM considera la proposta superflua, in quanto già contenuta nell’articolo 6, capoverso 1, lettere f e g, e nell’articolo 7.
senesuisse ritiene che gli obiettivi di una specifica formazione non debbano essere disciplinati dalla legge, poiché la formulazione è troppo dettagliata per una legge e troppo generale per il catalogo degli obiettivi didattici.
AGZG respinge la proposta in relazione al controprogetto all’iniziativa «Sì alla medicina di famiglia», in quanto non raggiunge l’obiettivo e il concetto di medicina di base dovrebbe essere chiaramente circoscritto. Inoltre, occorrere definire i ruoli delle professioni interessate. Non vi è promozione della formazione e del perfezionamento in medicina di famiglia. La disposizione proposta è già contenuta negli articoli 6, lettere d e f, nonché 17, lettera g. Inoltre, possono emergere malintesi: nell’articolo 8, lettera k il concetto esplicito di «medicina di base» implica che le funzioni e i ruoli dei diversi specialisti non rivestono la stessa importanza.
ApA respinge la proposta poiché non è necessario definire un nuovo ambito di collaborazione (la medicina di base), che non è né chiaramente circoscrivibile, né dovrebbe avere una denominazione particolare. Gli articoli 6 e 7 incoraggiano già una collaborazione interdisciplinare «con esponenti di altre professioni».
Articolo 9, lettera i
NW ritiene che manchi una disposizione sull’efficacia delle cure nel campo della medicina complementare. Se questa efficacia potesse essere dimostrata scientificamente, gli studenti non dovrebbero avere unicamente delle conoscenze di base, aspetto che andrebbe quindi ripreso nell’insegnamento della medicina tradizionale. Il termine «adeguato» non dovrebbe essere utilizzato in una legge poiché è troppo impreciso.
BE, GE, NE, JU, Associazione dei farmacisti cantonali (APC) ed ETH non sostengono la formulazione proposta, poiché è inappropriato conoscere o comprendere le basi scientifiche, visto che è proprio la loro assenza a caratterizzare la medicina complementare. GE, JU e APC propongono quindi la seguente formulazione: «conoscere le principali terapie della medicina complementare». BE propone: « i. Conoscere i principi e le basi della fabbricazione, la consegna... » («i. kennen die Prinzipien und Grundlagen für die Herstellung, die Abgabe... »). ETH considera che l’introduzione del nuovo articolo costituzionale renda superflua una modifica dell’articolo 9. In effetti, l’ordinanza sugli esami che rinvia agli obiettivi della LPMed è una base sufficiente, poiché già oggi queste conoscenze rientrano nel ciclo di studi e nell’esame federale. Per la lettera i, ETH propone quindi tre varianti di pari valore: 1° sostituire il termine «scientifico» (wissenschaftlich) con «tecnico» (fachlich); 2° stralciare la lettera i e adattare come segue la lettera d: «conoscere le terapie della medicina complementare o le terapie non farmacologiche più importanti per l’essere umano e l’animale» («kennen die wichtigsten komplementärmedizinischen und nichtmedikamentösen Therapien für Mensch und Tier»); 3° aggiungere una lettera dopo la d dal seguente tenore: «conoscere le terapie della medicina complementare più importanti per l’essere umano e l’animale» («kennen die wichtigsten komplementärmedizinischen Therapien für Mensch und Tier»).
Società svizzera dei farmacisti (pharmaSuisse) ritiene che i medicamenti della medicina complementare sono già inclusi nella lettera a, a meno di non rifarsi alla definizione della legge federale del 15 dicembre 2000 sui medicamenti e i dispositivi medici (legge sugli agenti terapeutici, LATer) e di considerare che non si tratta di medicamenti. Parimenti, ZG reputa che la lettera i debba essere depennata, poiché la ripetizione del contenuto della lettera a nella lettera i è inutile. Questi metodi sfuggono infatti alla tradizionale conoscenza scientifica e parlare di basi scientifiche non è appropriato. Suggerisce quindi di completare la lettera a come segue: «...tenendo debitamente conto dei medicamenti della medicina complementare o alternativa» («unter angemessener Berücksichtigung komplementär- und alternativmedizinischer Arzneimittel»).