Rapporto sui risultati

Consultazione 2010/113: Revisione parziale della legge federale sulle professioni mediche universitarie (legge sulle professioni mediche, LPMed) · 54 pagine

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Ärzteve. GR propone una formulazione identica a quella della lettera c.

ASSM si stupisce del fatto che i farmacisti non siano assoggettati alle condizioni vigenti per i medici o i dentisti ma che «dovrebbero comprendere le basi scientifiche della medicina complementare». Non è chiaro il motivo per cui anche i farmacisti non dovrebbero conoscere l’efficacia di tali terapie.

assf concorda sul principio, a condizione che si rimanga a livelli accettabili. Occorre essere consapevoli del fatto che l’aumento dell’onere formativo penalizza lo studio approfondito di altre materie. Questo aumento non deve avvenire a scapito della medicina tradizionale e gli studenti non devono subire un aumento delle tasse. Il popolo ha accettato l'articolo 118a Cost. secondo cui spetta alle istituzioni accollarsi i costi.

senesuisse ritiene che gli obiettivi di una specifica formazione non debbano essere disciplinati dalla legge, poiché la formulazione è troppo dettagliata per una legge e troppo generale per il catalogo degli obiettivi didattici. Parimenti, AGZG considera che gli obiettivi didattici non debbano figurare nella legge, ma piuttosto nel catalogo degli obiettivi didattici.

UDC appoggia questa proposta che corrisponde all’articolo 118a Cost e alla volontà del popolo, pur facendo rilevare che per taluni professionisti come chirurghi, ortopedici o dentisti la medicina complementare non è applicabile. UDC interpreta la nozione di «conoscenze di base adeguate» nel senso che dal nuovo obiettivo di formazione non deve conseguire alcuna promozione a scapito degli altri settori. Spetta al futuro medico scegliere in quale campo e in quali competenze formarsi o specializzarsi.

UNION sostiene la revisione nel merito, ma considera che il termine «adeguato» non è sufficientemente chiaro e che dovrebbe essere spiegato meglio. Per l’applicazione degli obiettivi di formazione, la legge deve espressamente prevedere il contributo dei Cantoni.

ASD appoggia l’integrazione delle terapie e degli approcci terapeutici della medicina complementare negli obiettivi didattici.

Dal canto suo, anche santésuisse saluta con favore i correttivi in materia di medicina complementare e considera gli obiettivi di formazione e di perfezionamento corretti e adeguati.

Articolo 10, lettera i

Il PPD considera che la medicina complementare rappresenta per la popolazione una componente importante del sistema sanitario e appoggia l’inserimento delle terapie di medicina complementare nella formazione dei medici, chiropratici e farmacisti.

Anche santésuisse accoglie favorevolmente i correttivi in materia di medicina complementare e reputa corretti e adeguati gli obiettivi di formazione e di perfezionamento.

Fedmedcom si rallegra dell’inserimento delle terapie e degli approcci terapeutici della medicina complementare negli obiettivi didattici degli studi di medicina, medicina dentaria, medicina veterinaria e farmacia. L’associazione ha tuttavia rilevato una differenza terminologica tra la mozione della commissione che parla di «conoscenze adeguate» e la revisione della LPMed che utilizza il termine «conoscenze di base adeguate». Il Parlamento ha dato l’incarico di dispensare «conoscenze adeguate». Per contro, l'articolo costituzionale esige che si prenda in considerazione la medicina complementare. Il concetto di «adeguato» dovrebbe essere utilizzato in funzione delle esigenze dei pazienti.

Dal canto suo, anche ASD sostiene l’inserimento delle terapie e degli approcci terapeutici della medicina complementare negli obiettivi didattici delle cinque professioni.

UNIL Compmed propone di sopprimere il termine «di base», privo di senso dal punto di vista scientifico.

UNION sostiene la revisione nel merito, pur considerando che il termine «adeguato» non è sufficientemente chiaro e che occorra spiegarlo meglio. Per il raggiungimento degli obiettivi didattici, la legge deve espressamente esigere il contributo dei Cantoni. Essa propone la seguente formulazione: «disporre di conoscenze sulle terapie della medicina complementare e sulle possibilità da essa offerte per la diagnosi e la cura delle malattie più diffuse» («haben Kenntnisse über die Methoden der Komplementärmedizin und ihrer Möglichkeiten der Diagnose und Behandlung der häufigen Krankheiten»).