Rapporto sui risultati

Consultazione 2010/113: Revisione parziale della legge federale sulle professioni mediche universitarie (legge sulle professioni mediche, LPMed) · 54 pagine

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determinante per l’accessibilità e il successo negli studi. Essa si fa altresì paladina di un’armonizzazione del sistema di borse di studio a livello federale, che attualmente presenta diverse lacune.

Per la lettera a, Fedmedcom e PS propongono il seguente complemento: «il contenuto dell’esame; la conoscenza delle terapie e degli approcci della medicina complementare è parte dell’esame finale federale» («den Inhalt der Prüfung; die Kenntnisse der komplementärmedizinischen Methoden und Therapieansätze sind Teil der eidgenössischen Schlussprüfung»). Poiché l’adeguamento del contenuto della formazione richiede un’integrazione nell’esame finale per renderla obbligatoria, UNION suggerisce la seguente formulazione: «la conoscenza delle terapie e degli approcci della medicina complementare è parte dell’esame finale federale» («Die Kenntnisse der komplementärmedizinischen Methoden und Therapieansätze sind Bestandteil der eidgenössischen Schlussprüfung»).

Articolo 13a Istituzione delle commissioni d’esame

UniBE è d’accordo con l’articolo 13a.

Articolo 15, capoverso 1

AI, GL, GR, NW, OW, SO e Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità (CDS) postulano il mantenimento della formulazione attuale. Ritengono imperativo che la Confederazione definisca uniformemente le esigenze da assecondare nell’ottica di una lingua nazionale, respingendo quindi l’idea che i 26 Cantoni mettano in atto individualmente questo controllo.

L'Associazione dei medici cantonali della Svizzera (AMCS) chiede che questa verifica sia demandata alla competenza dell’autorità federale. Come SO, AMCS ritiene che i Cantoni debbano avere la possibilità di esaminare le conoscenze della lingua parlata nel Cantone. TI e NW rimandano agli argomenti già citati per l’articolo 36.

BS e GE considerano imperativo che la Confederazione definisca esigenze uniformi e che i Cantoni non le mettano in atto individualmente. GE auspica che la Confederazione designi un’istanza federale abilitata ad attestare la padronanza della lingua, cosicché i Cantoni si limitino a controllare l’esistenza di tale attestazione. BS propone che sia la MEBEKO a controllare ulteriormente le conoscenze linguistiche.

AMDCS ritiene che le conseguenze per i Cantoni siano di portata enorme. Essi non dovrebbero fare alcun esame e i richiedenti dovrebbero presentare un’attestazione B2 di un istituto linguistico. Inoltre, i Cantoni devono avere la possibilità di controllare che la persona padroneggi la lingua locale.

senesuisse sostiene di principio la ripresa della direttiva europea e i successivi adattamenti della LPMed, dichiarandosi scettica di fronte al fatto che le conoscenze linguistiche siano contenute solo nell’articolo 36 e non più menzionate nell’articolo 15. L’esigenza di padronanza di una lingua nazionale deve essere esaminata in maniera analoga per tutti i richiedenti, mentre il progetto di revisione non lo prevede.

Verdi e AeGBL giudicano imperativo un esame uniforme delle conoscenze linguistiche, dato che i pazienti hanno il diritto di poter dialogare con il loro medico in una lingua nazionale e non devono quindi correre il rischio di vedersi impossibilitati a intrattenere una relazione affidabile con il medico curante.

Anche FMH/ISFM ritiene che un esame uniforme delle conoscenze linguistiche debba essere mantenuto, poiché una insufficiente padronanza della lingua rende impossibile svolgere con competenza le attività di medico curante o di consulenza. Questa prerogativa potrebbe essere assicurata mediante l’introduzione di una autorizzazione obbligatoria di pratica cantonale, anche per l’esercizio a titolo dipendente, nel cui ambito potrebbero essere esaminate anche le conoscenze linguistiche.

Associazione svizzera dei medici assistenti e capiclinica (ASMAC) giudica indispensabile che i medici padroneggino una lingua nazionale, giacché una buona comunicazione riveste un valore fondamentale. Se questo adattamento al diritto europeo è veramente necessario, occorre risolvere la problematica in modo differente, altrimenti gli articoli 6 e 17 verrebbero privati del loro significato. Il riconoscimento del diploma dovrebbe dunque offrire l’occasione di verificare le conoscenze linguistiche.

UNES approva di principio le modifiche apportate relativamente alla verifica delle conoscenze linguistiche, sostenendo la distinzione tra il riconoscimento dei diplomi, l’autorizzazione alla pratica e l’esercizio della