Rapporto sui risultati

Consultazione 2010/113: Revisione parziale della legge federale sulle professioni mediche universitarie (legge sulle professioni mediche, LPMed) · 54 pagine

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professione. Essa si dichiara a favore della mobilità ma precisa che la padronanza di una lingua è essenziale ai fini di una buona comunicazione con i pazienti.

ChiroSuisse ritiene che, per buon ordine, l'articolo 12, capoverso 2, lettera b debba precedere questo articolo.

SSO sostiene il contenuto dell’articolo ma dubita che i Cantoni abbiano la volontà e siano nella condizione di far svolgere esami linguistici specifici per la professione. Essa considera opportuno, a beneficio della trasparenza, che ogni medico dichiari in quale Paese ha ottenuto il suo diploma e la sua eventuale specializzazione, richiedendo quindi che una disposizione in tal senso sia inserita nella LPMed.

ASA ritiene che il riconoscimento del diploma o di un titolo estero non deve entrare in considerazione prima che venga siglato l’accordo di riconoscimento reciproco.

Articolo 17 Obiettivi

JU accoglie con favore i requisiti del capoverso 2 relativi alla qualità, alla sicurezza dei pazienti, alle nuove tecnologie e, in particolare, alla conoscenza della rete di operatori professionali nell’ottica di una sanità pubblica che pone l’accento su un medicina di base qualitativa e interattiva sul piano interdisciplinare.

senesuisse ritiene che l'articolo 17 debba essere adeguato nel senso che solo degli obiettivi generali e in forma concisa siano inseriti nel testo di legge. Una loro descrizione dettagliata, come nel caso degli obiettivi di formazione, deve restare flessibile e per questa ragione non può essere formalizzata nella legge.

SSMI giudica la garanzia di qualità, la sicurezza dei pazienti e lo scambio elettronico di dati come elementi importanti nell’attività di un medico, ma ciò malgrado considera che l’elencazione di diverse capacità e attitudini non debba essere effettuata nella legge, ma bensì, a rigor di logica, in un testo di accompagnamento ; in caso contrario si rischierebbe di impedire opportune modifiche degli obiettivi di formazione.

bis Articolo 17, capoverso 1

Medici di famiglia Svizzera propone la formulazione seguente allo scopo di ancorare il suo postulato in materia di assistenza negli studi medici: «I medici che esercitano nel campo della medicina di base sono tenuti in parte ad acquisire le loro conoscenze e attitudini nello studio di un medico di famiglia» («Die in der medizinischen Grundversorgung tätigen Humanmediziner haben ihre spezifischen Kenntnisse und Fertigkeiten zum Teil in der Hauspraxis zu erwerben»).

Articolo 17, capoverso 2

asep approva che sia riconosciuto anche ai farmacisti un ruolo importante, ritenendo che ciò favorisca una buona collaborazione con le altre professioni mediche nell’interesse dei pazienti.

ASMAC non considera opportuno indicare nella legge obiettivi troppo dettagliati, ritenendo invece che ci si debba limitare agli obiettivi fondamentali.

Articolo 17, capoverso 2, lettera i

ApA e Ärztege. SG ritengono che la revisione non debba servire a integrare nella legge nuove regolamentazioni che di regola non rientrano nell’ambito di una legge formale. Nuovi obiettivi di formazione devono essere inseriti nei programmi di perfezionamento, fermo restando che la CIMS deve avere in ogni momento la possibilità di adattare gli obiettivi in catalogo alle esigenze mediche attuali, cosa che risulterebbe impossibile con una legge formale.

FMH/ISFM e AGZG sostengono che gli obiettivi di formazione non devono essere formulati dettagliatamente nella legge, ma nei cataloghi degli obiettivi di formazione.

Centre Patronal giudica superfluo questo articolo; gli obiettivi sono importanti ma non devono necessariamente figurare nella legge.