Avamprogetto OPPM

Consultazione 2010/117: Modifica dell'O sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell'esecuzione delle pene e delle misure (OPPM) e revisione totale dell'O del DFGP sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell'esecuzione delle pene e delle misure · 10 pagine

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Revisione parziale OPPM Art. 19 cpv. 1 AV-OPPM

La definizione «carcere distrettuale» viene sostituita dal termine più generale di «carcere», che comprende tutte le carceri cantonali, distrettuali e regionali.

Art. 19 cpv. 1bis AV-OPPM

Il presente articolo precisa che, conformemente all’articolo 2 LPPM, sono sussidiabili soltanto le parti delle costruzioni destinate all’esecuzione delle pene e delle misure.

Art. 20 cpv. 2-6 AV-OPPM

L’articolo 20 viene rielaborato e suddiviso in tre articoli differenti. Continua a comprendere i supplementi per la sicurezza e per i costi delle sistemazioni esterne e delle attrezzature mobili, ma ora disciplina anche i supplementi per gli stabilimenti di piccole dimensioni e la riduzione per gli stabilimenti di grandi dimensioni.

Art. 20a AV-OPPM

Nel presente articolo sono inseriti i supplementi per lo sport, per i locali terapeutici negli stabilimenti chiusi di esecuzione delle misure, per i costi dei locali che servono alla formazione dei detenuti e per eventuali laboratori.

Art. 20b AV-OPPM

Il presente articolo riprende semplicemente la disposizione dell’articolo 20 capoverso 6.