Avamprogetto OPPM

Consultazione 2010/117: Modifica dell'O sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell'esecuzione delle pene e delle misure (OPPM) e revisione totale dell'O del DFGP sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell'esecuzione delle pene e delle misure · 10 pagine

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delle persone, per le quali l’assicurazione per l’invalidità versa dei sussidi, non sono riconosciuti;

e. la persona responsabile della direzione dell’istituto dispone di una formazione completa riconosciuta ai sensi dell’articolo 3;

f. almeno i tre quarti del personale che esplica un’attività pedagogica devono disporre di una formazione riconosciuta ai sensi dell’articolo 3; la persona responsabile della direzione dell’istituto nonché i collaboratori che seguono una formazione parallela all’impiego sono compresi in questi tre quarti. In via eccezionale e nella misura in cui almeno i due terzi del personale che esplicano un’attività pedagogica dispongono di una formazione riconosciuta, questa esigenza può essere provvisoriamente sospesa;

g. l’istituto è aperto a collocandi provenienti da diversi Cantoni;

h. l’istituto è conforme al diritto federale.

3 Per avere diritto ai sussidi, i singoli gruppi abitativi devono adempiere le seguenti condizioni:

a. disporre di personale socio-pedagogico il cui effettivo è appropriato al numero dei collocati e al grado di difficoltà della loro assistenza;

b. offrire un’assistenza completa, sull’arco di tutto l’anno e delle 24 ore. Sono ammessi al massimo 14 giorni di vacanze aziendali all’anno.

4 Gli istituti d’educazione con scuole speciali, la cui clientela è principalmente stata collocata per una formazione speciale, non sono riconosciuti.

Art. 4 lett. b

Sono considerati come fanciulli e adolescenti il cui comportamento sociale è gravemente turbato (art. 2 cpv. 2 e art. 5 cpv. 1 lett. b n. 2 LPPM) i fanciulli a partire dai sette anni e gli adolescenti:

b. che sono collocati durevolmente dai genitori in un istituto d’educazione, a condizione che una perizia ne raccomandi la collocazione stazionaria in base a un’indicazione familiare o sociale e un’autorità attiva nel campo dell’aiuto alla gioventù abbia approvato tale collocazione; o

Art. 7 cpv. 2 e 3

2 L’UFG adegua la decisione di riconoscimento alla nuova situazione.

3 Revoca il riconoscimento se le condizioni (art. 1 cpv. 2 e 3) non sono più adempiute o se, nonostante un avvertimento, l’istituto non osserva più le condizioni e gli oneri.

Art. 7 cpv. 5

Abrogato