Avamprogetto OPPM

Consultazione 2010/117: Modifica dell'O sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell'esecuzione delle pene e delle misure (OPPM) e revisione totale dell'O del DFGP sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell'esecuzione delle pene e delle misure · 10 pagine

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Art. 10 cpv. 1 frase introduttiva lett. a - c

1 L’UFG e l’autorità cantonale competente concludono un accordo di prestazione (art. 7 cpv. 3 LPPM). L’accordo di prestazione contiene le indicazioni seguenti:

a. l’elenco degli istituti d’educazione riconosciuti;

b. le offerte sussidiabili di ogni istituto;

c. i costi del personale determinanti per ogni istituto;

Art. 10 cpv. 3

Abrogato

Art. 18 cpv. 1 lett. a-c

1 Il DFGP fissa i supplementi seguenti:

a. concerne soltanto il tedesco

b. per la costruzione di una palestra; il supplemento corrisponde ai costi per la costruzione di una palestra semplice pari a un’area di 260 m2;

c. per la costruzione di un impianto scolastico;

Art. 19 cpv. 1 e 1bis

1 Il DFGP determina i sussidi forfetari per singolo posto per i tre stabilimenti tipo seguenti:

a. «stabilimento chiuso»;

b. «stabilimento aperto»;

c. «carcere».

1bis Gli stabilimenti tipo «chiuso» e «aperto» servono esclusivamente all’esecuzione delle pene e delle misure secondo la LPPM, mentre lo stabilimento tipo «carcere» solo in parte.

Art. 20 cpv. 2-6

2 Per i posti del massimo livello di sicurezza è concesso un ulteriore supplemento per la sicurezza.

3 Per l’infrastruttura minima necessaria nei seguenti piccoli stabilimenti è concesso un supplemento percentuale del prezzo di settore:

a. stabilimenti del tipo «carcere» con un massimo di 39 posti;

b. stabilimenti del tipo «aperto» e «chiuso» con un massimo di 49 posti.