Avamprogetto OPPM
Consultazione 2010/117: Modifica dell'O sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell'esecuzione delle pene e delle misure (OPPM) e revisione totale dell'O del DFGP sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell'esecuzione delle pene e delle misure · 10 pagine
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Art. 10 cpv. 1 frase introduttiva lett. a - c
1 L’UFG e l’autorità cantonale competente concludono un accordo di prestazione (art. 7 cpv. 3 LPPM). L’accordo di prestazione contiene le indicazioni seguenti:
a. l’elenco degli istituti d’educazione riconosciuti;
b. le offerte sussidiabili di ogni istituto;
c. i costi del personale determinanti per ogni istituto;
Art. 10 cpv. 3
Abrogato
Art. 18 cpv. 1 lett. a-c
1 Il DFGP fissa i supplementi seguenti:
a. concerne soltanto il tedesco
b. per la costruzione di una palestra; il supplemento corrisponde ai costi per la costruzione di una palestra semplice pari a un’area di 260 m2;
c. per la costruzione di un impianto scolastico;
Art. 19 cpv. 1 e 1bis
1 Il DFGP determina i sussidi forfetari per singolo posto per i tre stabilimenti tipo seguenti:
a. «stabilimento chiuso»;
b. «stabilimento aperto»;
c. «carcere».
1bis Gli stabilimenti tipo «chiuso» e «aperto» servono esclusivamente all’esecuzione delle pene e delle misure secondo la LPPM, mentre lo stabilimento tipo «carcere» solo in parte.
Art. 20 cpv. 2-6
2 Per i posti del massimo livello di sicurezza è concesso un ulteriore supplemento per la sicurezza.
3 Per l’infrastruttura minima necessaria nei seguenti piccoli stabilimenti è concesso un supplemento percentuale del prezzo di settore:
a. stabilimenti del tipo «carcere» con un massimo di 39 posti;
b. stabilimenti del tipo «aperto» e «chiuso» con un massimo di 49 posti.