Avamprogetto OPPM
Consultazione 2010/117: Modifica dell'O sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell'esecuzione delle pene e delle misure (OPPM) e revisione totale dell'O del DFGP sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell'esecuzione delle pene e delle misure · 10 pagine
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4 Per gli stabilimenti con oltre 200 posti i prezzi di settore sono ridotti percentualmente.
5 In caso di costruzione di un nuovo stabilimento sono fissati supplementi per le sistemazioni esterne e le attrezzature mobili; i supplementi sono calcolati sotto forma di quote percentuali dei rispettivi sussidi forfetari per singolo posto, incluso un eventuale supplemento per la sicurezza.
6 In caso di trasformazione di uno stabilimento i sussidi forfetari incluso l’eventuale supplemento per la sicurezza sono ridotti secondo un coefficiente di correzione. Il coefficiente di correzione prende in considerazione il grado d’intervento e la parte oggetto di rinnovamento. I sussidi per le sistemazioni esterne e le attrezzature mobili sono calcolati secondo i costi effettivi riconosciuti.
Art. 20a (nuovo)
1 Per i costi di costruzione degli spazi destinati all’attività sportiva è concesso un supplemento calcolato in base alla superficie.
2 Per i costi di costruzione dei locali terapeutici degli stabilimenti chiusi, destinati specificamente all’esecuzione delle misure di cui all’articolo 59 capoverso 3 del Codice penale2, è concesso un supplemento calcolato in base alla superficie.
3 Per i costi di costruzione dei locali supplementari destinati alla formazione è concesso un supplemento calcolato in base alla superficie.
4 Per i costi di costruzione delle aziende artigianali che servono alla produzione industriale, il valore di superficie tipo per il settore «lavoro» è aumentato.
Art. 20b (nuovo, ex art. 20 cpv. 6)
1 In caso di stabilimenti che adempiono soltanto in parte i compiti previsti dall’articolo 2 LPPM, il sussidio forfetario è ridotto proporzionalmente al numero di giorni di permanenza dei collocati penalmente (art. 4 cpv. 3 LPPM).
II
La presenta modifica entra in vigore il … .
In nome del Consiglio federale svizzero:
La presidente della Confederazione,
La cancelliera della Confederazione,
2 RS 311.0