Avamprogetto OPPM
Consultazione 2010/117: Modifica dell'O sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell'esecuzione delle pene e delle misure (OPPM) e revisione totale dell'O del DFGP sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell'esecuzione delle pene e delle misure · 10 pagine
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Revisione parziale OPPM
Spiegazioni
Art. 1 cpv. 1 AV-OPPM
Su delega della Confederazione e del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP),
l’Ufficio federale di giustizia (UFG) mette in atto la legge e l’ordinanza sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell’esecuzione delle pene e delle misure.
Gli istituti d’educazione vengono riconosciuti in base alla loro offerta sussidiabile, che consiste in gruppi abitativi socio-pedagogici, e soltanto se sia essi stessi che i gruppi abitativi adempiono le rispettive condizioni.
Art. 1 cpv. 2 e 3 AV-OPPM
L’articolo 1 capoverso 2 è stato suddiviso in due capoversi per fare chiarezza in merito alle condizioni che devono adempiere gli istituti per essere riconosciuti e i gruppi abitativi per avere diritto ai sussidi. Se tutte le condizioni di cui all’articolo 1 capoverso 2 e 3 sono adempiute, l’istituto viene riconosciuto e riceve sussidi forfetari per la sua offerta sussidiabile (art. 9 cpv. 4).
L’articolo 1 capoverso 2 lettera c è abrogato, poiché in seguito all’introduzione dei sussidi forfetari questa condizione è divenuta obsoleta.
Art. 1 cpv. 3 lett. a, b AV-OPPM
Ogni singolo gruppo abitativo deve adempiere questa condizione.
Art. 4 lett. b AV-OPPM
Per accertare se il cliente collocato è un fanciullo o un giovane ai sensi dell’articolo 5 capoverso 1 lettera b numero 2 LPPM, una perizia deve motivare il collocamento stazionario in un istituto d’educazione. La necessità del collocamento in un istituto d’educazione si fonda sulla situazione familiare o sociale.
Non vi è alcun motivo per trattare in modo specifico una delle condizioni per il diritto ai sussidi. L’articolo 7 capoverso 5 è pertanto abrogato.
Art. 8 cpv. 2 AP-OPPM
Le precisazioni linguistiche chiariscono che vi è la possibilità che il diritto al sussidio termini per il gruppo abitativo e per l'istituto d'educazione.
L'art. 10 cpv. 3 è abrogato. Le condizioni che rendono necessaria la firma di un nuovo accordo di prestazione sono fissate nell'accordo di prestazione stesso. L'art. 8 cpv. 1 disciplina l'inizio del diritto al sussidio di nuove offerte riconosciute.
Art. 18 cpv. 1 lett. a AV-OPPM
Oltre alle costruzioni nuove, sono sovvenzionati anche eventuali alloggi del personale già esistenti, a condizione che siano indispensabili all’esercizio.
Art. 18. cpv 1 lett. b AV-OPPM
Il supplemento per la costruzione di una palestra non corrisponde ai costi per una struttura di questo tipo secondo le direttive dell’UFFT, bensì a quelli di una palestra semplice con una superficie di 260 m2.
Art. 18 cpv. 1 lett. c AV-OPPM
Oltre alle costruzioni nuove, sono sovvenzionati anche eventuali locali già esistenti.