Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/12: Ordinanza sui consulenti in brevetti · 10 pagine
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1 Introduzione
In occasione della votazione finale del 20 marzo 2009 le Camere federali hanno approvato la legge federale sui consulenti in brevetti (LCB). Il termine di referendum è scaduto inutilizzato il 9 luglio 2009. Mediante la protezione del titolo, la LCB intende garantire una consulenza qualificata in materia di brevetti. Chi in Svizzera intende far uso del titolo di «consulente in brevetti», deve disporre di
qualifiche professionali comprovate e iscriversi nel registro dei consulenti in brevetti. A tale proposito i richiedenti devono dimostrare di adempire i requisiti professionali (diploma universitario, esame per consulenti in brevetti e attività pratica).
La presente ordinanza sui consulenti in brevetti (OCB) prevede le disposizioni esecutive relative alle qualifiche professionali richieste e al registro dei consulenti.
2 Commento alle singole disposizioni
2.1 Oggetto dell’OCB
Articolo 1
L’articolo introduttivo elenca i settori che sono regolamentati sulla base d'una delegazione legislativa al Consiglio federale secondo l'articolo 4 capoverso 2, 5 capoverso 2, 6 capoverso 2 e 3, 7 capoverso 2, 8 capoverso 1, 9 capoverso 3 e 12 capoverso 3 della legge federale sui consulenti in brevetti.
2.2 Diplomi universitari
Articoli 2 e 43
L’articolo 2 precisa l’espressione diploma universitario in scienze naturali o in ingegneria. L’elenco delle materie in scienze naturali e ingegneria esemplifica il contenuto degli studi che costituisce la base del diploma. Anche altre materie quali la nanotecnologia, le scienze ambientali oppure la
tecnologia dei materiali fanno parte di tale elenco.
L’articolo 4 LCP richiede un diploma conseguito presso una scuola universitaria accreditata e incarica il Consiglio federale di disciplinare l’accreditamento. Oggi l’accreditamento delle scuole universitarie tramite il Consiglio federale e i Cantoni è regolamentato nella legge dell’8 ottobre 19991 sull’aiuto alle università e nella legge federale del 6 ottobre 19952 sulle scuole universitarie professionali. Di
conseguenza nella presente ordinanza non è necessario prevedere disposizioni esecutive.
Conformemente al diritto vigente, per l’accreditamento nel settore delle scuole universitarie sono competenti varie autorità. Un accreditamento istituzionale non è prescritto. Il disegno della LASU prevede tra l’altro di creare un sistema di accreditamento uniforme, autonomo e valido per tutte le scuole universitarie. Le scuole universitarie saranno inoltre obbligate a effettuare l’accreditamento istituzionale. Tale obbligo costituisce la base per l’applicazione illimitata dell’articolo 4 capoverso 1 LCB. Di conseguenza fino all’approvazione e all’entrata in vigore della LASU, l’applicazione
dell’articolo 4 capoverso 1 LCB presuppone un regolamento transitorio che tenga conto della
situazione attuale. Di conseguenza, in virtù dell’articolo 43, i diplomi in scienze naturali o in ingegneria conseguiti presso una scuola universitaria svizzera sono riconosciuti quali diplomi universitari svizzeri, anche se al momento del diploma la scuola universitaria non era accreditata. Con l’entrata in vigore della LASU tale disposizione dovrà essere sostituita da un regolamento transitorio.
Non è necessario aggiungere disposizioni transitorie per il riconoscimento di diplomi universitari esteri (art. 5 LCB) nella presente OCB che ripetono soltanto quanto previsto dal regolamento per il
riconoscimenti di diplomi. Anche la futura regolamentazione delle competenze riguardo al
riconoscimento di diplomi esteri nella LASU non richiede disposizioni esecutive nella presente
1 Legge federale dell' 8 ottobre 1999 sull’aiuto alle università e la cooperazione nel settore universitario (Legge sull’aiuto alle università, LAU); RS 414.20 2 Legge federale del 6 ottobre 1995 sulle scuole universitarie professionali (LSUP); RS 414.71