Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/12: Ordinanza sui consulenti in brevetti · 10 pagine

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ordinanza.

2.3 Esame federale per consulenti in brevetti

2.3.1 Organizzazione

Articolo 3

In virtù dell’articolo 6 capoverso 3 LCB, l’articolo 3 stabilisce che spetta alla camera d’esame svolgere l’esame. Tale camera è un’associazione costituita ai sensi dell’articolo 60 segg. CC, i cui membri e responsabili sono le tre associazioni svizzere di consulenti per brevetti (ACSOEB, ACBIS, ASCPI). La camera d’esame istituisce la commissione d’esame (art. 4 segg.) che gestisce l’ufficio centrale (art. 5 lett. f).

Inoltre, la camera d’esame decide in merito al riconoscimento di esami esteri per consulenti in brevetti conformemente all’articolo 33 e seguenti.

La camera d’esame si finanzia, da un lato, mediante gli emolumenti riscossi per le decisioni e le prestazioni e, dall’altro, mediante i contributi versati dai membri della camera d’esame, cioè dalle tre associazioni per consulenti in brevetti. La commissione d’esame disciplinerà l’ammontare di tali emolumenti nel regolamento sugli emolumenti e lo sottoporrà al Consiglio federale per approvazione (art. 5 lett. c).

Articoli 4-6

La commissione d’esame in qualità di organo di esecuzione è incaricata dello svolgimento dell’esame per consulenti in brevetti. È costituita da sei membri, due di ciascuna delle tre associazioni membro (art. 4). Allestisce il regolamento d’esame e stabilisce l’ammontare degli emolumenti (art. 5).

Emana inoltre anche un regolamento interno che disciplina i dettagli dell’organizzazione interna (art. 6). Per poter deliberare validamente, alle seduta della commissione d’esame devono essere presenti almeno tre membri. In questo modo s’impedisce che una decisione sia presa dai membri di un’unica associazione. La partecipazione del direttore dell’IPI garantisce che l’esperienza acquisita in materia del diritto immateriale confluisca nei lavori della commissione d’esame e che il senso e lo scopo della LCB della presente ordinanza siano adeguatamente applicati. Dato che i consulenti in brevetti possono inoltre assumere la rappresentanza dinnanzi al Tribunale federale dei brevetti in caso di un’azione di nullità, un membro di tale tribunale puo assistere alle sedute della commissione

d’esame.

Articoli 7-8

Conformemente all’articolo 7, oltre ai consulenti in brevetti possono essere nominati quali esaminatori anche altre persone che dispongono delle competenze tecniche comprovate come ad esempio docenti universitari e giudici. In tal modo si garantisce che per le materie da esaminare sia disponibile un numero sufficiente di esperti. Il regolamento permette di coinvolgere giuristi esperti in materia di brevetti. La nomina può essere rinnovata, tuttavia vale il limite di età di 70 anni.

La commissione d’esame fisserà l’indennità per gli esaminatori (art. 8) nel regolamento d’esame. Da un lato l’ammontare dell’indennità tiene conto dell’onere degli esaminatori, dall’altro, però non deve essere troppo alto per non ostacolare l’accesso all’esame.

Articoli 9-10

La commissione d’esame designa un ufficio centrale per la preparazione amministrativa dell’esame (art. 9). Questi redige i verbali delle sedute della commissione d’esame e allestisce anche gli elenchi d’esame (art. 10).

La consultazione degli elenchi d’esame è esplicitamente disciplinata nell’OCB in accordo con le disposizioni della legge federale sulla protezione dei dati3. Anche l’elaborazione dei dati è retta da tale legge.

3 Legge Federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati (LPD); RS 235.1