Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/12: Ordinanza sui consulenti in brevetti · 10 pagine

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Articolo 38

L’articolo 38 definisce i requisiti posti alle persone addette alla vigilanza presso le quali si può svolgere l’attività pratica. In virtù dell’articolo 9 LCB tali persone, sono iscritte nel registro dei consulenti in brevetti. L’attività pratica può essere svolta anche presso una persona che dispone delle stesse qualifiche tecniche, a condizione che soddisfi i requisiti concernenti l’equivalenza stabiliti dal Consiglio federale (art. 9 cpv. 1 e 3 lett. b LCB).

La qualifica di un esperto è considerata equivalente, se esercita l’attività di consulente in brevetti a tempo pieno da più di dieci anni in Svizzera. Se invece l’attività è svolta a tempo parziale, la durata dell’esperienza professionale si prolunga di conseguenza.

L’attività pratica può essere svolta anche presso un consulente in brevetti straniero, a condizione che quest’ultimo abbia esercitato la professione di consulente in brevetti nel suo Paese d’origine quale lavoro regolamentato per almeno sei anni.

Anche chi ha superato l’esame europeo d’idoneità presso l’UEB e può comprovare di aver lavorato come consulente in brevetti in Svizzera per almeno un anno a tempo pieno è riconosciuto quale persona addetta alla vigilanza. Dato che i rappresentanti ammessi dall’UEB hanno già svolto uno stage di tre o quattro anni nel quadro dell’esame europeo d’idoneità, la durata dell’attività pratica in Svizzera è ridotta.

Articolo 39

L’articolo 39 disciplina i requisiti geografici dell’attività pratica rispetto alla Svizzera: va svolta un’attività di almeno 12 mesi a tempo pieno presso una persona addetta alla vigilanza la cui società ha sede in Svizzera. I restanti due anni possono essere svolti anche all’estero.

Capoverso 2 stabilisce, a determinate condizioni, l’equivalenza tra un’attività svolta all’estero e

un’attività esercitata in Svizzera conformemente al capoverso 1, se è stata esercitata a tempo pieno per 18 mesi. L’attività pratica deve permettere al candidato di familiarizzarsi a sufficienza con la situazione svizzera in materia di brevetti, determinante per l’esercizio della professione. La persona addetta alla vigilanza deve comprovare per scritto in che misura tali condizioni sono state adempite (art. 40).

Articolo 40

Le persone addette alla vigilanza sono obbligate ad attestare per scritto l’attività pratica ai candidati. L’attestato costituisce una conditio sine qua non per l’ammissione all’esame (art. 16). Il capoverso 1 disciplina il contenuto di tale attestato che deve permettere alla commissione d’esame di appurare con chiarezza il tipo dell’attività svolta.

Se l’attività pratica è svolta all’estero, la persona addetta alla vigilanza deve inoltre attestare

l’equivalenza di quest’ultima (cpv. 2).

2.5 Registro dei consulenti in brevetti

Articolo 41

In virtù dell’articolo 11 LCB l’IPI tiene il registro dei consulenti in brevetti per la Svizzera. L’articolo 41 disciplina le informazioni e i documenti che vanno presentati in occasione di una richiesta per

comprovare l’adempimento dei presupposti secondo l’articolo 2 LCB da parte del richiedente. A tal proposito servono anche l’attestato rilasciato dalla commissione d’esame riguardo al superamento dell’esame per consulenti in brevetti (art. 31) o il riconoscimento di un esame estero per consulenti in brevetti (art. 33) e, se del caso, la decisione della commissione d’esame relativa all’esame superato (art. 36). I documenti concernenti l’attività pratica e il diploma universitario vanno presentati già in occasione dell’iscrizione all’esame (art. 16), a meno che non si tratti di una domanda d’iscrizione secondo il regolamento transitorio (art. 44). Occorre inoltre fornire le informazioni relative al cognome, nome, data di nascita e luogo d’origine, cittadinanza e recapito o indirizzo professionale in Svizzera (art. 14 cpv. 1 lett. b e c LCB). Se i documenti presentati non sono completi o sussistono dubbi circa la loro correttezza, l’IPI può richiedere informazioni supplementari sul richiedente alla persona addetta alla vigilanza o all’ufficio competente. Se le condizioni per un’iscrizione non sono adempite, l’IPI