Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/12: Ordinanza sui consulenti in brevetti · 10 pagine
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commissione d’esame che lo definirà nel regolamento d’esame. Una parte dell’esame va sostenuta all’interno di una sessione d’esami.
L’ammissione all’esame federale per i consulenti in brevetti presuppone un’iscrizione entro i termini stabiliti (art. 15), solo in questo modo è possibile pianificare l’esame con la massima efficacia. Chi non paga la tassa d’esame entro il termine fissato non risulta iscritto e di conseguenza non è ammesso all’esame. Non sono previste eccezioni. Nel regolamento d’esame la commissione d’esame definisce ulteriori dettagli concernenti l’iscrizione all’esame, come ad esempio il termine d’iscrizione e di
pagamento.
In occasione dell’iscrizione occorre indicare anche la lingua dell’esame (art. 17). Gli esami vanno sostenuti in tedesco, francese o in italiano.
Articoli 16
Chi intende iscriversi all’esame deve comprovare di essere titolare di un diploma universitario e di aver svolto l’attività pratica. L’articolo 16 spiega quali documenti è necessario presentare. Alla commissione d’esame è inoltre conferita la competenza di richiedere ulteriori informazioni o prove alle università o alle persone addette alla vigilanza, permettendo così di verificare che i candidati soddisfino le
condizioni dell’iscrizione nel caso in cui sussistano dubbi circa i documenti presentati. In particolare quando si tratta di comprovare l’attività pratica è possibile che occorra procedere ad ulteriori
chiarimenti.
Sulla base di tali documenti, la commissione d’esame emana una decisione scritta concernente l’ammissione, impugnabile mediante ricorso.
Articoli 18-23 e 29
Sono riconosciuti come prima e seconda parte dell’esame i moduli A e B dell’esame europeo
d’idoneità dell’UEB di Monaco (art. 18). Queste due parti vanno quindi di principio superate nell’ambito dell’esame europeo d’idoneità. I candidati che non adempiono i requisiti di ammissione all’esame europeo d’idoneità possono superare in Svizzera la prima e la seconda parte sotto forma di esame sostitutivo. I contenuti dell’esame devono essere equivalenti, motivo per cui si consiglia, nel limite del possibile, di riprendere le prove d’esame dell’UEB. La commissione d’esame disciplina l’esame
sostitutivo nel pertinente regolamento (art. 18). In tale contesto vanno tuttavia applicate per analogia le prescrizioni dell’esame europeo d’idoneità.
La terza parte dell’esame è di principio svolta per iscritto (art. 19). La possibilità di sostituire o di integrare l’esame scritto con un esame orale dà un certo margine di manovra alla commissione
d’esame affinché possa acquisire prime esperienze con l’impostazione dell’esame e adeguarla se necessario. Non appena sarà stata stabilita un’impostazione idonea dell’esame, occorrerà
circoscriverla in modo più chiaro nell’OCB. Per la quarta parte è previsto soltanto un esame orale (art. 19).
Gli articoli 20-22 disciplinano la preparazione di cui devono disporre gli esaminatori e la commissione d’esame nonché lo svolgimento dell’esame. La commissione d’esame approva i contenuti dell’esame e i criteri di valutazione nonché provvede alla traduzione nella lingua indicata nei moduli d’iscrizione (art. 20). L’articolo 21 stabilisce la durata massima dell’esame scritto che verrà concretizzata
nell’ordinanza sull’esame. Per motivi di certezza del diritto spetta alla commissione d’esame badare al rispetto costante della durata stabilita dell’esame, affinché non subisca cambiamenti a ogni sessione. L’esame svolto sotto forma anonima garantisce una valutazione imparziale. Per l’esame orale occorre obbligatoriamente allestire un verbale (art. 22) che, in caso di ricorso, è atto a ricostruire lo
svolgimento dell’esame. Il verbale riassume sommariamente lo svolgimento dell’esame. Quest’ultimo può essere prolungato al massimo fino a 75 minuti, a meno che dopo un’ora (come stabilito dal
regolamento), non sia già chiaro che il candidato non ha superato l’esame orale.
Gli esaminatori incaricati della correzione e dello svolgimento dell’esame sottopongono alla
commissione d’esame i criteri di valutazione relativi all’esame scritto e orale. La commissione esamina le proposte e decide in merito alla valutazione concreta. In questo modo la commissione d’esame può correggere la valutazione nel caso in cui l’esito complessivo risulti troppo alto o troppo basso rispetto alla media prevista. La commissione d’esame comunica mediante decisione scritta il risultato
dell’esame al candidato (Art. 29).