Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/12: Ordinanza sui consulenti in brevetti · 10 pagine
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2.3.4 Riconoscimento di esami esteri per consulenti in brevetti
Articoli 33-34
Per adempiere l’obbligo internazionale della Svizzera riguardo alla libera circolazione delle persone6, gli esami esteri per consulenti in brevetti sono riconosciuti se l’equivalenza è prevista da un accordo sul reciproco riconoscimento stipulato con lo Stato in questione o con un’organizzazione
sopranazionale oppure se è comprovata nel caso specifico. L’articolo 33 definisce la commissione d’esame quale ufficio competente per il riconoscimento. Il riconoscimento avviene su richiesta del candidato e gli è comunicato con decisione impugnabile mediante ricorso. L’articolo 34 disciplina l’inoltro della richiesta e il suo trattamento da parte della commissione d’esame. I documenti richiesti devono permettere di accertare l’equivalenza degli esami.
Articolo 35-36
L’articolo 35 precisa l’articolo 7 capoverso 3 LCB; in caso di mancato o parziale riconoscimento, può essere sostenuto un esame d’idoneità come misura di compensazione. Compete alla commissione d’esame stabilire, sulla base del diritto applicabile, le misure di compensazione necessarie, affinché un richiedente possa fare uso della denominazione professionale in Svizzera. Alla stessa stregua dell’iscrizione all’esame per consulenti in brevetti, anche per sostenere l’esame d’idoneità occorre dapprima presentare il diploma universitario e un documento che attesti l’attività pratica. Il contenuto dell’attività pratica svolta all’estero deve equivalere ai criteri menzionati all’articolo 37 segg.
La commissione d’esame tiene conto dell’esperienza pratica per stabilire il contenuto e la portata dell’esame d’idoneità (art. 36). Per questo motivo può chiedere al candidato di fornire documenti attestanti l’esperienza professionale. Dato che gli esami esteri per consulenti in brevetti variano a seconda del Paese e l’esperienza professionale dei richiedenti è eterogenea, la commissione d’esame può stabilire nel singolo caso il tipo, lo svolgimento e la valutazione dell’esame europeo d’idoneità. Tuttavia, le regolamentazioni concernenti la lingua d’esame (art. 17), l’impedimento (art. 27) e
l’interruzione (art. 28) nonché le sanzioni (art. 32), previste dalla presente ordinanza, valgono anche per l’esame europeo d’idoneità. L’esame d’idoneità può essere sostenuto al massimo due volte.
2.4 Attività pratica
Articolo 37
Il consulente in brevetti acquisisce le conoscenze necessarie prevalentemente con l’esperienza pratica. Infatti chi intende fare uso del titolo professionale di «consulente in brevetti» deve aver svolto un’attività pratica (art. 2 lett. c LCB). La vigilanza e la durata dell’attività pratica sono stabilite dalla legge (art. 9 cpv. 1 e 2 LCB). I dettagli disciplinati dal Consiglio federale (art. 9 cpv. 3 LCB) si trovano agli articoli 37-40 .
L’acquisizione dell’esperienza pratica avviene su istruzione e sotto vigilanza di una persona incaricata della vigilanza (art. 38). L’attività pratica serve ad acquisire l’esperienza necessaria per esercitare autonomamente la professione (art. 37). L’articolo 37 cpv. 2 stabilisce gli obbiettivi della formazione. Le conoscenze tecniche di cui all’articolo 12 andranno applicate nella pratica ed è quindi necessario un minimo di attività di consulenza. La qualifica professionale richiede inoltre che un candidato conosca le autorità svizzere competenti in materia di brevetti e sia informato, per quanto necessario, sulla loro struttura organizzativa. Un altro elemento centrale dell’attività pratica è costituito
dall’allestimento delle domande di brevetto sulla base della documentazione del mandante, nonché la rappresentanza di quest’ultimo in procedure nazionali dinnanzi alle autorità competenti. Infine un candidato deve inoltre conoscere i termini stabiliti dalla legge e le prescrizioni formali della procedura di rilascio dei brevetti. Spetta alla persona addetta alla vigilanza trasmettere le esperienze pratiche ai candidati e fornire inoltre documenti che attestino il contenuto dell’attività pratica svolta
conformemente all’articolo 37 (art. 40).
6 Cfr. Messaggio del 7 dicembre 2007, FF 2008, p. 317 e segg.