Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/12: Ordinanza sui consulenti in brevetti · 10 pagine

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Articolo 11

Per garantire un’adeguata qualità e uno svolgimento imparziale dell’esame federale per consulenti in brevetti, la sorveglianza dell’esame è delegata all’UFFT che dispone già della competenza tecnica, poiché esegue anche la sorveglianza dell’esame professionale federale e dell’esame professionale superiore. L’UFFT approva inoltre il regolamento interno e d’esame.

2.3.2 Contenuto dell’esame

Articolo 12

I candidati devono comprovare di disporre delle conoscenze tecniche nelle materie elencate,

necessarie per esercitare la professione di consulente in brevetti. Le conoscenze tecniche sono ulteriormente specificate nel regolamento d’esame.

Il diritto europeo e internazionale in materia di brevetti comprende la convenzione sul brevetto

europeo (CBE 2000)4 e il regolamento d’esecuzione, il trattato di cooperazione in materia di brevetti (PCT)5 e il regolamento d’esecuzione, nonché la rispettiva giurisprudenza.

Il diritto nazionale in materia di brevetti include la LBI assieme all’ordinanza di esecuzione nonché la prassi e la giurisprudenza.

L’esame che verte sul diritto procedurale e organizzativo è limitato ai settori determinanti per la proprietà industriale quali le prescrizioni generali delle procedure amministrative nonché il diritto di ricorso dinnanzi alle autorità giudiziarie competenti. Va inoltre esaminato se il candidato conosce le disposizioni della LCB, in particolare il segreto professionale.

Sono inoltre esaminate le conoscenze relative ad altri diritti di protezione come ad esempio il diritto al marchio, il diritto di design, il diritto d’autore, ma soltanto nella misura in cui queste ultime sono rilevanti per l’esercizio della professione di consulente in brevetti. L’esame dei settori giuridici

menzionati non attesta particolari conoscenze tecniche al candidato che potrebbero qualificarlo quale consulente specifico in marchi, design o diritto d’autore. Sono inoltre esaminate le conoscenze di base del diritto civile e della concorrenza.

Articolo 13

L’esame comprende quattro parti di cui due vanno sostenute nell’ambito dell’esame europeo

d’idoneità (modulo A e B). Comprendono l’elaborazione delle rivendicazioni brevettuali e la risposta a una notificazione ufficiale dell'UEB. I candidati che non sono ammessi all’esame d’idoneità europeo possono sostenere queste parti dell’esame sotto forma di un esame sostitutivo (art. 18). Gli esami equivalgono alla prima e alla seconda parte dell’esame.

Due altre parti, concernenti il diritto nazionale, vanno superate nel quadro dell’esame svolto dalla commissione d’esame.

Le differenti parti dell’esame possono essere sostenute nell’ordine desiderato. In questo modo si tiene conto del fatto che i candidati ammessi all’esame europeo d’idoneità sono tenuti a sostenere la prima e la seconda parte nell’ambito dell’esame d’idoneità dell’UEB, permettendo loro di disporre della flessibilità necessaria per decidere individualmente sullo svolgimento dell’esame.

2.3.3 Procedura d’esame

Articoli 14-15 e 17

L’esame per i consulenti in brevetti va svolto almeno una volta l’anno (art. 14); se vi sono molte iscrizioni la commissione d’esame può anche decidere di ripetere l’esame con maggiore frequenza. Se invece vi sono meno di quattro iscrizioni, la commissione d’esame può decidere di posticipare l’esame all’anno successivo. Per motivi di trasparenza i termini d’iscrizione, d’esame e il luogo ove si svolge vanno adeguatamente pubblicati. La scelta dell’organo di pubblicazione spetta alla

4

RS 0.232.142.2

5

RS 0.232.141.1