Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/12: Ordinanza sui consulenti in brevetti · 10 pagine

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Di principio gli esami non sono pubblici (Art. 23). Soltanto nei casi in cui è comprovato un interesse motivato (ad es. se altri esaminatori vogliono assistere all’esame per familiarizzarsi con il contenuto e lo svolgimento dell’esame), la commissione d’esame può derogare a tale principio. Possono assistere d’ufficio i membri della commissione d’esame e chi è incaricato della sorveglianza dell’esame ovvero i rappresentanti dell’UFFT.

Articoli 24-25 e 31

Le parti dell’esame per consulenti in brevetti svolte dalla commissione d’esame possono essere valutate soltanto con «superate» o «non superate». Si rinuncia all’attribuzione di voti, poiché l’esame ha unicamente lo scopo di definire uno standard di qualità per la denominazione professionale.

L’articolo 24 disciplina quando la prima e la seconda parte dell’esame sono considerate superate.

Dato che queste due parti vanno sostenute quali moduli A e B nel quadro dell’esame europeo

d’idoneità (art. 13 e 18), anche il loro superamento è retto dalle prescrizioni di quest’ultimo. Le parti dell’esame 1 e 2, possono essere ripetute più volte, poiché anche il numero delle ripetizioni dei moduli A e B dell’esame europeo d’idoneità è illimitato. Se la prima e la seconda parte dell’esame non possono essere sostenute nell’ambito dell’esame europeo d’idoneità (art. 18), gli esami sostitutivi vanno superati singolarmente e possono essere ripetuti soltanto una volta. Quindi, per quanto

riguarda il superamento e la ripetizione di un esame, si applicano per analogia le stesse regole valide per la terza e quarta parte, ossia per ottenere la qualifica professionale la terza e la quarta parte vanno superate singolarmente. Le parti che non sono state superate possono essere ripetute una seconda volta (art. 25).

La commissione d’esame rilascia un attestato concernente il superamento dell’esame per consulenti in brevetti al candidato che supera l’esame (art. 31).

Articoli 26-28

Gli articoli 26-28 disciplinano i casi in cui per vari motivi non è possibile sostenere l’esame. Se un candidato non si presenta all’esame e non avvisa l’ufficio centrale almeno due settimane prima della data dell’esame, la tassa versata non è restituita. Se non si presenta all’esame, non avvisa o non fornisce il motivo del suo impedimento, l’esame è considerato non superato (art. 26). Chi per motivi di salute o altri motivi validi non può sostenere l’esame deve informare senza indugio l’ufficio centrale. Occorre presentare un attestato medico. Altri motivi validi sono ad esempio il decesso di parenti stretti, la malattia di bambini o di persone a carico del candidato. La commissione d’esame decide se il motivo comunicato è da ritenere valido. Se il motivo non è considerato valido ai sensi dell’articolo 27, l’esame nel suo insieme non è considerato superato e la tassa versata non è restituita (art. 26). Se l’esame viene interrotto in seguito a malattia, il candidato ripete l’esame per intero in occasione della prossima sessione d’esame possibile, altrimenti l’esame non è considerato superato. Una ripetizione parziale di singoli parti d’esame non è possibile (art. 28).

Articolo 30

La durata di conservazione di un anno garantisce che i documenti relativi all’esame possano essere consultati in ogni momento e anche oltre il termine di ricorso per valutare lo svolgimento dell’esame. Se un candidato interpone ricorso la durata di conservazione è prolungata fino a due anni dalla conclusione della procedura con decisione passata in giudicato. La consultazione degli atti è retta dalle disposizioni della legge federale sulla protezione dei dati e dalle disposizioni generali della procedura amministrativa della Confederazione.

Articolo 32

Se l’ammissione all’esame è stata conseguita in modo fraudolento, la commissione d’esame dichiara nulle le parti d’esame sostenute. Se nel sostenere queste ultime sono stati usati mezzi sleali, la commissione d’esame può in un secondo tempo dichiarare «non superate» le parti dell’esame

superate. Se un candidato è colto in flagrante, l’esperto può escluderlo direttamente dall’esame. In questo caso la commissione d’esame decide in merito al superamento della parte d’esame in

questione. Il proseguimento dell’esame è retto dall’articolo 25.