Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/123: Modifica dell'articolo 119 Cost. e della legge sulla medicina della procreazione (ammissione della diagnosi preimpianto) · 104 pagine

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dall'articolo 10 capoverso 2 Cost., i coniugi possono pertanto far valere un diritto all'utilizzo dei metodi della medicina della procreazione. Tali metodi comprendono anche la DPI.

- Il concetto di famiglia ai sensi dell'articolo 13 capoverso 1 Cost., al contrario, comprende anche forme relazionali come le famiglie monoparentali, le famiglie allargate, i figli nati fuori dal matrimonio o anche le convivenze, ma non le coppie omosessuali.126 Tale concetto si estende oltre il concetto di famiglia menzionato negli articoli 14 e 119 Cost., che comprende solo la famiglia biparentale (fondata sul matrimonio). Le coppie eterosessuali non sposate possono comunque fondare il loro diritto alla creazione di una famiglia e all'utilizzo dei metodi della medicina della procreazione, in associazione all'articolo 10 capoverso 2, sulla base dell'articolo 13 capoverso 1 Cost.

Se considerati congiuntamente, anche gli articoli 13 e 14 Cost. garantiscono un diritto all'utilizzo dei metodi della medicina della procreazione.127 Dalla prospettiva degli articoli 13 e 14 Cost., la DPI deve essere ammessa; relativamente alle indicazioni ammissibili e ad altre condizioni quadro, da queste due disposizioni non è possibile individuare alcuna restrizione. Tali restrizioni e, quindi, la ponderazione dei diversi interessi, vengono precisate primariamente nell'articolo 119 Cost., il quale deve essere inteso come concretizzazione degli articoli 13 e 14; in parte, tuttavia, tale concretizzazione si riscontra anche a livello normativo.

1.4.1.3.5 Divieto di discriminazione (art. 8 cpv. 2 Cost.)

L'articolo 8 capoverso 2 Cost. vieta trattamenti ingiusti sulla base di determinate caratteristiche, in particolare sulla base di menomazioni fisiche, mentali o psichiche. Il divieto di discriminazione basato sulle caratteristiche menzionate nell'articolo 8 capoverso 2 Cost. non significa tuttavia che la sola correlazione di una norma di legge ad una di queste caratteristiche sia vietata. Una tale correlazione giustifica comunque il sospetto di una differenziazione inammissibile e il trattamento iniquo necessita di conseguenza di una motivazione qualificata.128 Relativamente alle caratteristiche rilevanti per la salute, come quelle che rivestono un ruolo di primo piano nella DPI, nel valutare se sussista una discriminazione occorre considerare in particolare il rischio di stigmatizzazione e di esclusione sociale.129

All'embrione in vitro non spetta alcuna titolarità dei diritti fondamentali (cfr. n. 1.4.1.3). Ne consegue che l'autorizzazione della DPI, ovvero l'eliminazione di embrioni sulla base della loro predisposizione genetica, non può costituire una

126 Stephan Breitenmoser, Kommentar zu Artikel 13 BV, 2ª ed., Zurigo/San Gallo 2008, cifra 24; Giovanni Biaggini, Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, Kommentar zu Artikel 13, cifre 6 e 8.

127 Fino ad oggi, il Tribunale federale ha considerato la questione dell'accesso ai metodi della procreazione con assistenza medica solo dalla prospettiva della libertà personale, cfr. 115 Ia 234, 119 Ia 460.

128 Giovanni Biaggini, Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, Kommentar zu Artikel 8, cifra 22; DTF 134 I 49, consid. 3.1.

129 Cfr. DTF 130 I 352, consid. 6.1.2.