Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/123: Modifica dell'articolo 119 Cost. e della legge sulla medicina della procreazione (ammissione della diagnosi preimpianto) · 104 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 49Fedlex · Rapporto esplicativo
- dalla prospettiva della donna e/o della coppia interessata relativamente alla libera decisione sull'esecuzione di una DPI.
Per il diritto all'integrità fisica dell'embrione valgono le stesse argomentazioni illustrate per il diritto alla vita (cfr. n. 1.4.1.3.2). L'embrione in vitro non è titolare di diritti fondamentali. Sebbene venga sottoposto a un prelievo invasivo di cellule, per esso non può essere evinto nulla dal diritto all'integrità fisica. Come per il diritto alla vita, anche qui occorre tuttavia considerare un certo effetto anticipatorio: il diritto all'integrità fisica di un bambino generato da un procedimento di DPI ha come conseguenza il fatto che la DPI dovrebbe essere vietata nel caso in cui avesse effetti dannosi sulla vita del bambino.
Dalla parte della coppia interessata, la libertà personale in riferimento al procedimento di DPI riguarda il desiderio di avere un figlio naturale che non presenti una determinata caratteristica genetica. A questo riguardo si osserva quanto segue:
- La libertà personale non riguarda tutte le manifestazioni dello sviluppo della personalità, ma soltanto le manifestazioni elementari. In particolare, nel caso di una DPI mirata alla selezione di una caratteristica genetica non rilevante per la salute del bambino si pone la domanda se ciò sia ancora da considerarsi una manifestazione elementare dello sviluppo della personalità della coppia interessata. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, la libertà personale non è assimilabile ad una libertà d'azione generale, per cui il singolo non può appellarsi «contro ogni atto statale che influisce sull'organizzazione della vita personale»; inoltre, la libertà personale «non mette al riparo da qualsivoglia disagio fisico o psichico».121
- Anche nel caso in cui si tratti di una manifestazione elementare dello sviluppo della personalità, ciò non esclude una restrizione della libertà personale, a condizione che tale restrizione sia giustificata da un interesse pubblico o dalla protezione di diritti fondamentali altrui e che sia proporzionata allo scopo (cfr. art. 36 cpv. 2 e 3 Cost.). L'articolo 119 Cost. ha tracciato un confine a questo riguardo e ammette i metodi di procreazione, e quindi anche la DPI, solo per contrastare l'infertilità e per evitare la trasmissione di una malattia grave. Se, in seguito alla modifica della Costituzione, dovessero aggiungersi altre indicazioni, i diritti derivanti dalla libertà personale dovrebbero essere ponderati rispetto alla dignità umana (in quanto principio costituzionale nonché ai sensi della protezione della partecipazione dell'embrione in vitro alla dignità umana) (cfr. n. 1.4.1.3.1).
I diritti della coppia interessata derivanti dal diritto fondamentale alla libertà personale riguardano anche alcuni aspetti dell'esecuzione pratica della DPI. Dal principio fondamentale dell'integrità fisica e psichica deriva nello specifico il diritto ad un procedimento che gravi sulla donna interessata solo nella misura necessaria a garantire la corretta esecuzione medica del procedimento. Ad esempio devono essere evitati prolungamenti del procedimento e ulteriori stimolazioni ormonali in contrasto con lo standard medico, cosa che, nell'ambito della DPI, costituisce un'argomentazione a favore dello sviluppo di più di tre embrioni per ciclo e
121 Giovanni Biaggini, Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, Zurigo 2007, Kommentar zu Artikel 10, cifra 22; DTF 130 I 369, consid. 2.