Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/123: Modifica dell'articolo 119 Cost. e della legge sulla medicina della procreazione (ammissione della diagnosi preimpianto) · 104 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 47Fedlex · Rapporto esplicativo
Questa indicazione per i metodi di procreazione non è ammessa dal testo attuale dell'articolo 119 capoverso 2 lettera c Cost. Sarebbe pertanto compito del legislatore costituzionale decidere se tale indicazione sia compatibile con la dignità umana ed eventualmente modificare la Costituzione di conseguenza.
Queste argomentazioni dimostrano che la diversità dei presupposti di base delle indicazioni di DPI rende di fatto impossibile una valutazione giuridicamente unitaria dell'articolo 7 Cost. A seconda dell'indicazione devono essere considerati nuovi elementi che influenzano la ponderazione. Di fronte al fatto che la dignità umana e, in particolare, la partecipazione degli embrioni in vitro alla stessa, non sono concetti chiaramente definiti sul piano costituzionale, in questa sede si deve rinunciare alla formulazione di un giudizio univoco.113 La decisione su quali indicazioni debbano essere ammissibili rimane pertanto compito del legislatore come pure del legislatore costituzionale. Questi devono effettuare (eventualmente modificando l'articolo 119 Cost.) le necessarie ponderazioni e precisare gli effetti della dignità umana nel campo della medicina della procreazione.114
- Altre condizioni quadro:
Nell'ambito di qualunque trattamento degli embrioni in vitro occorre tenere presente che essi partecipano alla dignità umana e sono senza ombra di dubbio meritevoli di protezione. Pertanto, gli embrioni non possono essere prodotti in quantità non necessarie oppure esposti ad un rischio senza fondato motivo. Nei casi che ammettono una DPI, gli embrioni devono essere trattati con la massima cura possibile ed occorre garantire che non vengano successivamente utilizzati per altri scopi non consentiti. Inoltre è consentito produrre solo tanti embrioni quanti sono necessari per eseguire un metodo di procreazione in modo corretto dal punto di vista medico.
Gli embrioni possono essere prodotti solo allo scopo di soddisfare un desiderio di procreazione. Tutti gli altri scopi di produzione di embrioni contrastano con la loro partecipazione alla dignità umana e alla dignità umana come principio costituzionale. Anche la crioconservazione degli embrioni deve servire prima di tutto a giungere a una gravidanza successiva. Se il desiderio di gravidanza successiva dovesse venire meno nella coppia interessata, occorre definire regole chiare a livello legislativo per quanto riguarda i contenuti e il procedimento su ciò che può accadere all'embrione.
1.4.1.3.2 Diritto alla vita (art. 10 cpv. 1 Cost.)
Il diritto fondamentale alla vita tutela, in quanto caratteristica determinante della libertà personale, la vita del singolo individuo. Nondimeno nel diritto costituzionale svizzero non è stata chiarita la questione di quando, nel corso dello sviluppo della vita umana, tale tutela trova applicazione (essa include anche i primi stadi della vita
113 Cfr. Bernhard Rütsche, Rechte von Ungeborenen auf Leben und Integrität, Zurigo/San Gallo 2009, pag. 338 seg.
114 Cfr. UFG, Medicina della procreazione. Statuto costituzionale degli embrioni, perizia del
17 novembre 1995, GAAC 60.67, dal n. 3.1.a alla fine.