Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/123: Modifica dell'articolo 119 Cost. e della legge sulla medicina della procreazione (ammissione della diagnosi preimpianto) · 104 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 48Fedlex · Rapporto esplicativo

umana prenatale?) e come debba essere configurata.115 Il fatto che il diritto alla vita in caso di embrioni in vitro non sia garantito nella stessa misura di quello accordato alle persone già nate è dimostrato ad esempio dall’articolo 119 capoverso 2 lettera d Cost. che esclude espressamente e in ogni caso la donazione di embrioni e dunque anche quella degli embrioni (sani) soprannumerari.116 Occorre inoltre tenere conto dell'ammissibilità della soluzione dei termini nel caso di un'interruzione di gravidanza, dalla quale emerge che il diritto alla vita per gli embrioni in vivo ammette delle eccezioni, sebbene questi siano significativamente più sviluppati rispetto agli embrioni in vitro. Dal diritto alla vita non è pertanto possibile evincere nulla né riguardo alla questione dell'ammissibilità della DPI, né riguardo alla questione della configurazione delle sue condizioni quadro. Questo vale tuttavia solo nel rispetto del presupposto di base che la DPI non abbia sul bambino nato alcun effetto che possa metterne in pericolo la vita. Se l'esecuzione della DPI determinasse nel bambino nato da essa una malattia o una disabilità potenzialmente mortali, dovrebbe essere vietata ai sensi dell'articolo 10 capoverso 1 Cost.117

1.4.1.3.3 Libertà personale (art. 10 cpv. 2 Cost.)

Il diritto fondamentale alla libertà personale tutela nello specifico, ai sensi del testo dell'articolo 10 capoverso 2 Cost., l'integrità fisica e psichica nonché la libertà di movimento. L'ulteriore portata della libertà personale è stata precisata dalla giurisprudenza del Tribunale federale. Come principio fondamentale, il Tribunale federale ha stabilito che, con il concetto di libertà personale, siano da intendersi tutte le manifestazioni elementari dello sviluppo della personalità.118 Ai sensi della tutela dell'autoaffermazione individuale sono da intendersi anche la libertà di disporre del proprio corpo e la libertà di organizzare la propria vita, concetti in cui ricadono anche le questioni relative alla procreazione.119 In base alla giurisprudenza del Tribunale federale, nell'ambito della libertà personale è tutelato anche il desiderio di avere figli e l'accesso ai metodi di procreazione con assistenza medica.120 Nell'ottica della DPI, pertanto, la libertà personale deve essere analizzata da due prospettive:

- dalla prospettiva dell'embrione relativamente al diritto all'integrità fisica;

115 Cfr. Jörg Paul Müller/Markus Schefer, Grundrechte in der Schweiz, 4a Ed., Berna 2008, pag. 46; Bernhard Rütsche, Rechte von Ungeborenen auf Leben und Integrität, Zurigo/San Gallo 2009, pag. 242 seg. con ulteriori rimandi, e pag. 265.

116 Cfr. in proposito il messaggio relativo LRE, FF 2003 1163, n. 1.4.2.1.2.

117 Cfr. Bernhard Rütsche, Rechte von Ungeborenen auf Leben und Integrität, Zurigo/San Gallo 2009, pag. 280 seg., 516 seg.; Patrick Sutter, Wissenschaft und Ethik in der Rechtsetzung, Eine Untersuchung über die Legitimation nicht-juristischer Expertise im Rechtsetzungsverfahren am Beispiel der PID, Berna 2006, pag. 235.

118 DTF 130 I 16, consid. 5.2.

119 Rainer J. Schweizer, Kommentar zu Artikel 10 BV, 2a Ed., Zurigo/San Gallo 2008, cifra

25 segg.

120 DTF 119 Ia 460 e 115 Ia 234, in cui il Tribunale federale sentenziava, già prima dell'entrata in vigore dell'articolo 119 Cost., che un divieto generale all'inseminazione eterologa e alla FIV non è conciliabile con la libertà personale. Esaustivo a questo riguardo è il messaggio relativo all’iniziativa popolare «per la protezione dell'essere umano dalle manipolazioni nella tecnologia della procreazione (Iniziativa per una procreazione rispettosa della dignità umana)» e alla legge federale concernente la procreazione con assistenza medica (Legge sulla medicina della procreazione, LPAM), FF 1996 III 205. n. 22.03.