Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/124: Modifica della legge sui cartelli, parte 2: Attuazione della mozione Schweiger (07.3856):Un sistema di sanzioni più equilibrato ed efficace per la normativa svizzera sui cartelli · 58 pagine
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misura minore, anche per i provvedimenti amministrativi.
3.3.3 Conseguenze macroeconomiche
Le sanzioni amministrative e penali hanno per le persone fisiche un effetto deterrente maggiore rispetto alle sanzioni inflitte alle imprese. Inoltre possono aumentare la consapevolezza generale del diritto da parte dei cittadini, contribuendo quindi a un miglior rispetto delle norme. Il miglioramento dell’applicazione effettiva del diritto della concorrenza e l’aumento della pressione concorrenziale potrebbero portare a conseguenze positive per l’economia in generale.
Tale impatto benefico si contrappone tuttavia a spese e costi elevati sia per le autorità e i tribunali sia per le imprese e le persone fisiche. Per potersi attendere un influsso positivo sulla tutela della concorrenza in seguito all’ampliamento degli strumenti della legislazione sui cartelli è necessario che siano soddisfatte almeno le seguenti condizioni:
Innanzitutto l’ampliamento non deve fare in modo che le imprese attribuiscano ai propri collaboratori la responsabilità delle violazioni a tale legislazione. Salvo casi particolari, i reati in tale ambito non producono infatti benefici per i collaboratori, bensì determinano vantaggi economici per l’organizzazione alla quale appartengono. La sanzione finanziaria per l’impresa deve essere mantenuta in modo tale che le violazioni della normativa sui cartelli non risultino redditizie.
In secondo luogo l’ampliamento delle procedure previste dal diritto dei cartelli come indicato al punto 3.3.2 non deve fare in modo che l’esecuzione di tale diritto nei confronti delle imprese subisca una battuta d’arresto, dal momento che risulta ben funzionante e si ripercuote positivamente sulla concorrenza. Pertanto gli strumenti validi che oggi contribuiscono alla rilevazione dei cartelli non devono perdere di efficacia. Ciò vale in particolare per il sistema del bonus: qualora venisse preferita la variante penale piuttosto che quella amministrativa, non si potrebbe tener conto delle riserve di tipo giuridico in merito a tale sistema.
In terzo luogo occorre considerare gli oneri supplementari legati all’ampliamento dello strumentario in materia di cartelli. L’ampliamento dello strumentario senza un aumento delle risorse per le autorità comporterebbe un indebolimento del diritto della concorrenza, poiché verrebbero trattati minori casi.
In quarto luogo vanno considerate eventuali implicazioni sul mandato negoziale per un accordo di cooperazione con l’UE nel settore della concorrenza approvato dal Consiglio federale il 18 agosto 2010. L’elemento centrale di tale accordo è la regolamentazione dello scambio di informazioni, incluse quelle riservate. Sebbene l’accordo di cooperazione non miri a un’armonizzazione materiale delle due legislazioni, l’esistenza di disposizioni di diritto materiale e procedurale comparabili è il presupposto di una collaborazione più stretta. Al giorno d’oggi l’equivalenza delle disposizioni delle due parti è stata sostanzialmente raggiunta. L’introduzione di sanzioni penali e/o amministrative contro le persone fisiche allontanerebbe il diritto