Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/124: Modifica della legge sui cartelli, parte 2: Attuazione della mozione Schweiger (07.3856):Un sistema di sanzioni più equilibrato ed efficace per la normativa svizzera sui cartelli · 58 pagine
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plicazioni nell’attività d’indagine. Per tale onere supplementare sarebbero necessari 4 posti a tempo pieno, portando il numero totali di posti a 10 unità nella variante B.
Presumibilmente l’introduzione di provvedimenti esclusivamente amministrativi contro le persone fisiche (confisca di valori patrimoniali e divieto di esercitare l’attività professionale) comporterebbe invece meno lavoro. Tuttavia, per espletare procedure sfocianti in provvedimenti amministrativi e per far fronte all’aumento delle procedure di opposizione saranno necessarie maggiori risorse finanziari e di personale, soprattutto dal momento che i diritti di difesa delle persone fisiche complicheranno anche le procedure contro le imprese rendendo necessari altri atti d’istruzione (ad es. più perquisizioni domiciliari che non questionari). A tal fine non è per forza necessario un intero team, come invece nella variante di diritto penale. Ciò nonostante il DFE reputa necessario un fabbisogno di personale pari a 5 posti a tempo pieno.
3.2 Conseguenze per i Cantoni
L’avamprogetto non determina conseguenze per i Cantoni.
3.3 Conseguenze per l’economia
3.3.1 Necessità di un intervento statale
Mentre il Consiglio nazione e il Consiglio degli Stati hanno accolto la mozione nella versione approvata dal Consiglio nazionale, il Consiglio federale ha chiesto di respingere la versione modificata dal Consiglio nazionale. Nel dibattito i sostenitori della mozione Schweiger hanno menzionato la grande importanza della tutela della concorrenza, che giustifica ulteriori misure. Dal loro punto di vista, esiste una sproporzione con altri reati, quali ad esempio la corruzione: in certi casi i provvedimenti interni all’impresa possono produrre il loro effetto deterrente solo se uniti a una minaccia di sanzioni penali, basti pensare al caso in cui un collaboratore sia già intenzionato a lasciare l’impresa.
Secondo gli oppositori del progetto, ciò è il tentativo di sgravare le imprese dalle loro responsabilità, sebbene siano le prime a beneficiare di tali accordi. Dal momento che le pene detentive o pecuniarie verrebbero probabilmente inflitte solo in misura limitata, l’effetto preventivo appare dubbio e, in confronto, i costi supplementari per tali procedure penali sono enormi. A loro avviso, anche gli eventuali provvedimenti amministrativi sono onerosi, ma in misura minore.
Un sistema di sanzioni deve essere giudicato nella sua globalità (diritto amministrativo, penale e privato). Nel nostro Paese l’istituzione di sanzioni amministrative nei confronti delle imprese non è ancora stata sfruttata al punto tale che si possa parlare di una prassi reale di sanzioni amministrative nei confronti delle imprese. Gli sviluppi in altri Paesi insegnano che innanzitutto occorre sfruttare pienamente le possibilità offerte dall’attuale articolo 49a LCart. Anche la mancata pertinenza delle misure penali individuali osservata negli Stati membri dell’UE depone a sfavore dell’introduzione di sanzioni penali in Svizzera. Secondo un’ottica di diritto comparato si dovrebbe rimandare la decisione fino al momento in cui l’esperienza ci per-