Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/124: Modifica della legge sui cartelli, parte 2: Attuazione della mozione Schweiger (07.3856):Un sistema di sanzioni più equilibrato ed efficace per la normativa svizzera sui cartelli · 58 pagine

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Avamprogetto di LCart posto in consultazione

metterà di valutarne meglio l’utilità. Per il momento non risulta quindi opportuno introdurre sanzioni penali in caso di limitazioni illecite della concorrenza.

A giudizio del Consiglio federale, la necessità di un intervento statale appare dubbia.

3.3.2 Conseguenze per i singoli attori economici

L’ampliamento dello strumentario con provvedimenti nei confronti dei collaboratori mira a un rafforzamento del diritto della concorrenza, che dovrebbe ripercuotersi positivamente sui mercati in cui esistono attualmente dei cartelli o in cui potrebbero svilupparsene in futuro. Il tutto dovrebbe ricadere a vantaggio dei consumatori, ma anche delle imprese attive a monte o a valle del mercato in questione. Dal momento che gli accordi orizzontali rischiano di limitare il margine di manovra delle imprese non aderenti al cartello, ma attive sullo stesso mercato (ad esempio attraverso la restrizione delle possibilità di vendita che il cartello impone ai fornitori), la loro posizione sul mercato potrebbe uscirne migliorata.

Alle imprese stesse si agevola l’attuazione di programmi di conformità. In caso di presunte violazioni della legislazione sui cartelli le imprese vengono però coinvolte maggiormente nelle procedure per effetto degli accertamenti molto più approfonditi (rispetto al diritto vigente), poiché le autorità d’inchiesta devono accertare le responsabilità dei singoli collaboratori in relazione alle pratiche illecite. Ciò risulta un problema nei casi in cui le indagini avviate si rivelano poi ingiustificate.

Le autorità d’inchiesta riscontreranno maggiori difficoltà nella realizzazione delle inchieste. In caso di provvedimenti amministrativi, l’onere supplementare è dato dalla difficoltà di individuare i collaboratori implicati e il loro comportamento all’interno dell’impresa nonché di dimostrare e valutare in che misura potrebbero compromettere la concorrenza anche in futuro. Tale onere dipende in particolare dal numero delle imprese e dei collaboratori che partecipano al cartello.

Nel caso delle inchieste penali l’impatto sulle procedure è maggiore. Da un lato infatti le autorità devono far fronte a un notevole onere (che dipende anche in questo caso dal numero di imprese e collaboratori implicati), dall’altro la procedura amministrativa nei confronti delle imprese rischia di essere toccata, o addirittura compromessa, dalla procedura penale contro le persone fisiche, e dalle incognite del suo svolgimento.

L’introduzione di due procedure distinte rappresenta senz’altro una misura cautelare fondamentale affinché la procedura penale contro le persone fisiche non faccia fallire quella amministrativa contro l’impresa. Infatti, nella procedura penale l’implicazione di ogni singolo collaboratore delle varie imprese che partecipano al cartello deve essere accertata in modo conforme ai criteri probatori previsti dal diritto penale.

Tuttavia sussiste il pericolo che le parti imputate cerchino di collegare le due procedure (quella contro l’impresa e quella contro le persone fisiche), di ritardarle e, nel peggiore dei casi, di portarle a una sospensione ingiustificata contestando vizi di procedura e insufficienza delle prove. Quest’ultimo pericolo sussiste, sebbene in