Rapporto e Avamprogetto

Consultazione 2010/126: Politica agricola 2014-2017: Evoluzione della politica agricola negli anni 2014-2017 · 312 pagine

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Legge sull’agricoltura

garantire il coordinamento degli strumenti giusta gli articoli 77a , 77b e 11 nonché l'informazione della filiera sulle varie possibilità offerte da questi strumenti.

Mediante la modifica proposta si sceglie la linea della continuità per quanto concerne l'assicurazione della qualità e la sostenibilità. È tuttavia necessario accrescere la valenza attribuita all'attuale percezione della qualità dei consumatori che corre lungo l'intera filiera del valore aggiunto.

Ö Modifica dell'articolo 11 LAgr.

Offensiva di mercato

Il termine “offensiva di mercato” della strategia della qualità racchiude tutte le misure volte a consolidare e ampliare le quote di mercato all'interno del Paese e all'estero. Nel quadro della promozione dello smercio giusta l'articolo 12, la Confederazione può svolgere una funzione di sostegno. Tale articolo e i provvedimenti su di esso basati si sono rivelati efficaci. Tuttavia i capoversi 2 e 3 vanno modificati in base alle esperienze maturate finora.

Il capoverso 1 (invariato) dell'articolo 12 consente alla Confederazione di sostenere provvedimenti per la promozione dello smercio di prodotti agricoli in Svizzera e all'estero. Questi provvedimenti si limitano al settore della comunicazione e della ricerca di mercato, ivi compresa l'analisi di mercato in Svizzera e all'estero. Sono esclusi tutti i provvedimenti che incidono sui prezzi nel settore della distribuzione o dello sviluppo dei prodotti.

Nel quadro del capoverso 1, la Confederazione può anche sostenere la penetrazione di nuovi mercati. Oggi questo sostegno è possibile soltanto in maniera limitata nell'ambito dell'ordinanza sulla promozione dello smercio90, ad esempio nel quadro di partecipazioni comuni a fiere all’estero.

Nel giugno 2009 l'UFAG ha avviato la promozione di progetti pilota per la penetrazione di nuovi mercati all'estero. Sulla base di queste esperienze, gli strumenti vengono orientati meglio alle esigenze delle imprese e ai provvedimenti attuati a tal fine. Inoltre vengono definiti esattamente il ruolo dello Stato e le responsabilità delle organizzazioni di mercato o di categoria. I progetti finalizzati a penetrare il mercato vanno coordinati per ogni settore di produzione dalle organizzazioni di marketing coinvolte, onde assicurare il trasferimento di know-how nell'intera categoria. La Confederazione fornirà un contributo economico sussidiario quale aiuto iniziale a favore dei singoli progetti di penetrazione del mercato. Una modifica in tal senso delle disposizioni d'ordinanza ha il fine di precisare le condizioni e i presupposti per questo tipo di progetti.

Il capoverso 2 sostituisce il vigente capoverso 3, la cui formulazione dava adito a malintesi e presentava sovrapposizioni di contenuto rispetto al capoverso 1 (promozione dello smercio vincolata al prodotto). Il capoverso 2 si limita alle pubbliche relazioni e alla comunicazione nel settore dei beni non commerciabili, ovvero, consente alla Confederazione di sostenere in maniera sussidiaria la comunicazione e le pubbliche relazioni concernenti le prestazioni d'interesse generale dell'agricoltura. Se la comunicazione di marketing riferita al prodotto è retta dal capoverso 1, in virtù

90 RS 916.010