Rapporto e Avamprogetto

Consultazione 2010/126: Politica agricola 2014-2017: Evoluzione della politica agricola negli anni 2014-2017 · 312 pagine

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Produzione e smercio (titolo secondo LAgr)

del capoverso 2 può essere sostenuta la comunicazione sulle prestazioni d'interesse generale. In tal modo s'intende accrescere la consapevolezza sul fatto che l'agricoltura non produce soltanto generi alimentari, bensì fornisce altre prestazioni a favore della società e che, acquistando prodotti indigeni i consumatori sostengono il primario nella fornitura di tali prestazioni.

In termini di obiettivo, il capoverso 3 riprende il vigente capoverso 2, che in realtà esorta gli attori privati nel settore della promozione dello smercio a coordinare le loro attività e a concordare direttive comuni per il marketing. Ha carattere dichiaratorio e rafforza la legittimità dell'intervento coordinatore della Confederazione. Anche se le categorie si sono impegnate efficacemente, si è comunque constatato che la Confederazione deve avere la possibilità di intervenire attivamente in maniera puntuale se le categorie non riescono a garantire con le proprie forze un sufficiente coordinamento. Ad esempio, è stato necessario emanare a livello d'ordinanza91 disposizioni sull'identità visiva comune dei provvedimenti per la promozione dello smercio cofinanziati dalla Confederazione. La Confederazione deve pertanto poter provvedere per una comunicazione coordinata in Svizzera e all'estero. Essa può puntualmente avere come oggetto anche la cooperazione con istituzioni della promozione dell'immagine nazionale (p.es. USEC, Svizzera Turismo).

Anche l'articolo 14 viene modificato. In virtù del capoverso 4, la Confederazione può definire simboli per le designazioni previste negli articoli 14-16 (procedimenti - di fabbricazione, caratteristiche specifiche dei prodotti, denominazioni d'origine) e 63 (denominazione d’origine controllata per il vino). Conformemente al capoverso 5, i simboli possono essere dichiarati obbligatori nelle campagne di promozione dello smercio, ma in linea di principio il loro impiego è facoltativo. La Confederazione ha la possibilità di dichiarare obbligatorio anche l'impiego di contrassegni ufficiali (simboli). Ciò può rendersi necessario soprattutto nei casi in cui gli attori di mercato non sono in grado di garantire il bisogno d'informazione dei consumatori attraverso una propria designazione o quando la concorrenza tra rappresentanti delle stesse filiere del valore aggiunto azzera il valore aggiunto, provocando danni a livello economico.

La concorrenza estrema nell'esportazione di formaggio, ad esempio, non solo potrebbe portare a una situazione in cui gli esportatori dello stesso formaggio DOP abbassano alternativamente i prezzi fino ad azzerare il valore aggiunto, ma potrebbe creare un danno d'immagine considerevole a un prodotto di pregio. Un contrassegno ufficiale unico per un prodotto DOP potrebbe rappresentare una soluzione adeguata anche in un caso simile.

Un contrassegno ufficiale non deve essere confuso con un marchio, che fa leva sull'identità propria, spesso emozionale del marchio. Si tratta più che altro di un contrassegno di garanzia o di controllo con il quale si dichiara che il prodotto in questione risponde a una definizione di diritto pubblico per la quale, alla fine, garantisce lo Stato. Simili contrassegni esistono in diversi settori in Svizzera (p.es. il marchio Parco dell'UFAM, l'etichetta per l'energia “Swiss Certification” della SECO) e all'estero (il logo biologico dell'UE o degli USA).

91 RS 916.010.2