Rapporto e Avamprogetto

Consultazione 2010/126: Politica agricola 2014-2017: Evoluzione della politica agricola negli anni 2014-2017 · 312 pagine

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Produzione e smercio (titolo secondo LAgr)

legge e che la Confederazione non sia sgravata in maniera giuridicamente vincolante". Il CFF raccomanda pertanto il riesame delle disposizioni di legge e d'ordinanza.

Monitoraggio del mercato lattiero

Per l’esecuzione dei provvedimenti di politica agricola come pure per il miglioramento della trasparenza del mercato e a fini statistici, i valorizzatori di latte e i produttori che commercializzano latte e latticini in vendita diretta sono tenuti a notificare periodicamente i dati sul latte alla TSM (art. 43 LAgr). Quest'ultima è incaricata dall'UFAG (accordo di prestazione) di registrare questi dati e di trasmetterglieli. Alle persone e alle organizzazioni interessate possono essere anche messi a disposizione, a pagamento, dati sul latte di singole aziende e valutazioni particolari nel rispetto della protezione dei dati. L'UFAG, inoltre, sulla base dei dati relativi alla valorizzazione del latte, provvede al versamento mensile dei supplementi e trasmette ai Cantoni, una volta l'anno e in relazione ai contributi UBGFG, i dati sul quantitativo di latte commercializzato da ogni azienda agricola (art. 31 dell'ordinanza sui pagamenti diretti). L'UST trasmette, inoltre, determinati dati sul latte a Eurostat, l'ente statistico dell'UE. In tal modo la Svizzera adempie ampiamente l'obbligo sancito dall'accordo di cooperazione con l'UE in materia di statistica.

I prezzi alla produzione, all'ingrosso e al consumo effettivamente spuntati sul mercato e rappresentativi del latte e dei latticini nonché il rispettivo andamento a lungo termine interessano un'ampia cerchia di persone. In virtù dell'articolo 27 LAgr, l'UFAG rileva questi prezzi, calcola i margini lordi su diversi latticini nonché gli indici dei prezzi del latte di latteria e della panna e ne pubblica i risultati.

Produzione animale

Ripartizione dei contingenti doganali di carne

La ripartizione dei contingenti di carne è stata rivoluzionata nel quadro della PA 2007. A partire dal 2005 i criteri determinanti al fine del calcolo della prestazione all'interno del Paese (macellazioni di animali indigeni, acquisti di lombi, numero di animali commercializzati) sono stati progressivamente sostituiti dalla vendita all'asta. In virtù dell'articolo 48 LAgr, dal 2007 praticamente tutti i contingenti doganali di carne sono oggetto di bandi pubblici e vengono messi all'asta. Per il 10 per cento del contingente doganale di carne di animali delle specie bovina (senza muscoli preparati) e ovina, ai fini della ripartizione è determinante la prestazione all'interno del Paese precedentemente fornita. Tale quota è riservata agli acquirenti di bestiame da macello sui mercati pubblici sorvegliati. Questa norma è finalizzata ad accrescere l'attrattiva dei mercati pubblici per i commercianti di bestiame e i produttori. I ricavi della vendita all'asta, nella media 2007-2009, hanno toccato 174 milioni di franchi l'anno, di cui 21 milioni circa ottenuti da specialità di carne e insaccati, messi all'asta già dal 1997. Nel dibattito parlamentare, il Consiglio federale ha illustrato la destinazione dei nuovi ricavi dalle vendite all’asta (senza quelli provenienti da specialità di carne e insaccati), stimati, nel messaggio sulla Politica agricola 2007, a 150 milioni di franchi l’anno circa. Di questi, 100 milioni di franchi sono stati utilizzati nel quadro del freno all’indebitamento, onde evitare una riduzione del limite di spesa per l’agricoltura, e sono stati convogliati nel bilancio generale