Rapporto e Avamprogetto
Consultazione 2010/126: Politica agricola 2014-2017: Evoluzione della politica agricola negli anni 2014-2017 · 312 pagine
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Produzione e smercio (titolo secondo LAgr)
valorizzazione della lana di pecora indigena, che ha visto l'introduzione di disposizioni più precise ed efficaci, dal 2008 gli 800 000 franchi approntati ogni anno sono destinati a progetti innovativi per la valorizzazione della lana all'interno del Paese e per la raccolta, la cernita e il lavaggio della lana di pecora indigena. Nell'ambito dei progetti innovativi vengono fabbricati, ad esempio, pannelli isolanti, imbottiture per materassi e cuscini o tessili in lana di pecora.
Legge sulle epizoozie
In virtù dell’articolo 62 capoverso 1 LFE, in relazione alle misure ordinate per eradicare l’encefalopatia spongiforme bovina (ESB), la Confederazione può, entro i limiti dei crediti stanziati, concedere contributi per i costi di eliminazione dei sottoprodotti di origine animale. Questo articolo di legge costituisce, dal 2004, la base dell'ordinanza concernente l’assegnazione di contributi ai costi per l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale108. Attraverso il divieto di somministrare proteine di origine animale agli animali da reddito a seguito dall'ESB, è stata posta una condizione che genera maggiori costi, cofinanziati dalla Confederazione. Per lo smaltimento di sottoprodotti di origine animale vengono stanziati circa 50 milioni di franchi l'anno. Il finanziamento di queste uscite nella PA 2007 ha potuto essere motivato con i ricavi supplementari della vendita all'asta dei contingenti doganali di carne. Siccome il versamento di contributi per lo smaltimento è vincolato alla corretta notifica alla banca dati sul traffico di animali da parte dei detentori di animali, questo tipo di contributo serve anche a instaurare una certa disciplina nell'effettuare le notifiche e di conseguenza a garantire un elevato livello di tracciabilità.
In Svizzera e nell'UE si è innescato un dibattito sulla possibilità di riutilizzo dei sottoprodotti di origine animale pregiati in maniera ecologicamente ed economicamente adeguata nell'alimentazione animale. Cresce la pressione politica su un allentamento del divieto di somministrare proteine di origine animale. Nell'UE, nei prossimi anni sarà possibile una progressiva reintroduzione di tali sottoprodotti nell'alimentazione di suini e pollame. Tuttavia, i sottoprodotti di suini potranno essere somministrati soltanto al pollame e quelli di pollame soltanto ai suini. Ciò implica che i sottoprodotti dovrebbero essere raccolti e trasformati separatamente in base alla specie animale. Questa separazione del flusso delle merci genera costi supplementari. Per tale motivo c'è da aspettarsi che, a medio o a lungo termine, nell'UE il divieto di somministrare sottoprodotti di origine animale con restrizioni e condizioni sarà allentato. La Svizzera deve allinearsi al contesto europeo. Se decidesse di non seguire lo stesso percorso, verrebbe messa a repentaglio l'equivalenza delle legislazioni veterinaria e alimentare come sancito negli accordi con l'UE.
Il postulato della Commissione delle finanze del Consiglio nazionale109 è stato accolto il 2 dicembre 2009. Il rapporto che il Consiglio federale è stato incaricato di redigere all'attenzione del Parlamento sarà licenziato presumibilmente dopo la consultazione. Le eventuali conseguenze sull'articolo 62 LFE potranno essere integrate nel messaggio sulla PA 14-17.
108 RS 916.407
109 09.3981 Po della Commissione delle finanze del Consiglio nazionale, Contributi per l'eliminazione dei rifiuti derivanti dal bestiame bovino e dal bestiame minuto (misure contro l’ESB), 13 novembre 2009.