Rapporto e Avamprogetto

Consultazione 2010/126: Politica agricola 2014-2017: Evoluzione della politica agricola negli anni 2014-2017 · 312 pagine

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Produzione e smercio (titolo secondo LAgr)

Supplemento per il foraggiamento senza insilati

Il supplemento per il foraggiamento senza insilati va mantenuto a garanzia del sostegno della produzione di formaggi a base di latte crudo di prima qualità quali Le Gruyère AOC, Emmentaler AOC, Appenzeller®, Sbrinz AOC, eccetera. Nell'ambito della strategia della qualità della Confederazione, questo provvedimento consente di promuovere la notevole valenza di questi formaggi, soprattutto sul fronte delle esportazioni. La produzione lattiera senza insilati permette inoltre di sfruttare adeguatamente i pascoli con un’elevata biodiversità. Il Consiglio federale deve avere la facoltà, anche in futuro, di fissare l'ammontare del supplemento, le varietà di formaggio a cui questo è destinato e le rispettive condizioni. Per l'importo sono determinanti i fondi disponibili a preventivo e i volumi di produzione casearia. Per i supplementi per il foraggiamento senza insilati si prevedono circa 33 milioni di franchi l'anno. Il capoverso 3 può essere abrogato senza sostituzione visto che questa disposizione è limitata al periodo 2008-2011.

Ö Abrogazione dell'articolo 39 capoverso 3 LAgr.

Versamento dei supplementi

È stato analizzato il rischio, messo in evidenza dal CFF, che i supplementi non arrivino direttamente ai produttori (art. 38 cpv. 1 e art. 39 cpv. 1 LAgr). Questi articoli indicano le persone che hanno diritto ai supplementi, ma non la procedura per il rispettivo versamento. Sia nell'ordinanza del 7 dicembre 1998110 sul sostegno del prezzo del latte (OSL) sia nella vigente OSL del 25 giugno 2008111, il Consiglio federale ha fissato la procedura di versamento. Dall'entrata in vigore, il 1° maggio 2009, di queste disposizioni procedurali, non si è a conoscenza di alcun caso in cui la persona avente diritto a supplementi non li abbia percepiti. Il rischio temuto è, di fatto, molto esiguo. Pertanto non si propone alcuna modifica delle disposizioni legali in relazione al versamento dei supplementi.

Monitoraggio del mercato lattiero

Le disposizioni sull'obbligo di notifica dei dati sul latte giusta l'articolo 43 LAgr si sono rivelate efficaci. Esse devono essere mantenute per l'esecuzione delle misure di politica agricola (versamento dei supplementi), per la promozione della trasparenza sul mercato lattiero e per l'adempimento degli impegni internazionali (accordo di cooperazione con l'UE in materia di statistica). L'UFAG continuerà a fornire analisi dei dati sul latte al grande pubblico e alle cerchie interessate. Anche la rilevazione dei prezzi alla produzione, al dettaglio e al consumo di latte e latticini sarà mantenuta onde consentire di calcolare i margini lordi e gli indici dei prezzi (art. 27 LAgr). Al momento non sono necessarie modifiche a livello di legge né di ordinanza.

110 RU 1999 1226

111 RS 916.350.2