Rapporto e Avamprogetto

Consultazione 2010/126: Politica agricola 2014-2017: Evoluzione della politica agricola negli anni 2014-2017 · 312 pagine

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Legge sull’agricoltura

Ripartizione dei contingenti doganali di carne

Il Gruppo di lavoro “Sistema d’importazione per la carne”, istituito dal DFE, ha formulato proposte di ottimizzazione112. Le cerchie interessate possono esprimersi al riguardo nel quadro della consultazione sulla PA 14-17. Per realizzare tali proposte sarebbe necessario modificare la legge (cfr. capitolo 4.3 del rapporto).

Classificazione della qualità e sorveglianza dell'andamento del mercato sui mercati pubblici

In linea di massima, le disposizioni sulla classificazione della qualità e sulla sorveglianza dell'andamento del mercato sui mercati pubblici giusta gli articoli 49 e 51 capoverso 1 lettere b e c LAgr si sono rivelate efficaci. Per quanto concerne i mercati di vitelli vanno tuttavia prese in considerazione alcune modifiche a livello di ordinanza. In particolare occorre verificare come si svolgono i mercati di vitelli e se tali mercati sono necessari.

Ö Modifica dell'ordinanza sul bestiame da macello.

Effettivi massimi

Dal 1° luglio 2011, in Svizzera è vietato somministrare ai suini sottoprodotti di macelli e macellerie e resti di cibo. In tal modo si garantisce l'equivalenza tra le disposizioni della legislazione veterinaria a livello svizzero e nell'UE. La competenza, spettante al Consiglio federale, di rilasciare autorizzazioni eccezionali per gli effettivi massimi consentiti in aziende che utilizzano sottoprodotti di macelli e macellerie può essere stralciata. Resta invariata la possibilità di deroga per le aziende che somministrano sottoprodotti di aziende di trasformazione del latte e di prodotti alimentari. I sottoprodotti di origine animale che potranno ancora essere somministrati saranno stabiliti, come finora, dalla legge sulle epizoozie e dall'ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESA).

Ö Modifica dell'articolo 46 capoverso 3 lettera b LAgr.

Provvedimenti volti a sgravare il mercato della carne e delle uova

I provvedimenti di sgravio del mercato in caso di eccedenze stagionali o di eccedenze temporanee di altro tipo sul mercato della carne devono essere mantenuti (art. 50 cpv. 1 LAgr). In tal modo, si potrà continuare ad attenuare i picchi d'offerta di carne di vitello che si registrano in particolare in primavera. Per i provvedimenti di sgravio si prevede lo stanziamento di circa 4 milioni di franchi l'anno.

Le misure di valorizzazione per il mercato delle uova sono state analizzate dal PFZ nel 2002113. Lo studio attribuisce alle azioni di spezzatura e di vendita a prezzo ridotto un certo effetto stabilizzante sui prezzi alla produzione. Sul mercato delle uova il calo della domanda, soprattutto dopo Pasqua, è decisamente notevole. È pertanto opportuno stabilizzare il mercato delle uova in questo periodo con un

112 Il rapporto è pubblicato su http://www.blw.admin.ch/dokumentation/00018/00201/index.html?lang=it.

113 Staatliche Marktinterventionen unter besonderer Berücksichtigung vertikaler Vertragsproduktion. Parte IV: Eiermarktanalyse; B. Koch, P. Rieder, PF Zurigo.